art. 1375 codice civile
1. La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi,verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli.
2. Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi
o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all' uopo occorenti.
3. Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonchè il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
4.E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza,