Imposte (capital gain, minus, plus) AFFRANCAMENTO obbligazioni, il 30 giugno, cosa fare

Leggermente OT, ma un titolo fuorviante del sole 24 ore di ieri lascia intendere che chi effettuerà operazioni di vendita lunedì 30 giugno verrà ancora tassato al 20%, cosa che a mio avviso non è vera.

Scusate se riprendo questo treadh

secondo me l'articolista del sole24ore è uno dei pochi con le idee chiare.

Quello che mi meraviglia di questa storia è il tafazzismo dilagante che ha preso la massa dei pecos...una sorta di Sindrome di Stoccolma...dare ragione al tassatore.....in virtù di cosa poi nessuno lo sa.
Dalla circolare 19/E
Come chiarito nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento.
Pertanto, qualora in data antecedente al 30 giugno 2014 il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° luglio 2014, le relative plusvalenze non sono tassabili con l’aliquota vigente nel momento in cui sono state percepite le somme, ma con l’aliquota d’imposta nella misura del 26 per cento vigente nel momento in cui la cessione si è perfezionata.
Alla luce di quanto sopra esposto, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° luglio 2014, la plusvalenza è assoggettata ad imposizione con l’aliquota del 20 per cento, anche se il corrispettivo è percepito a partire dalla suddetta data di entrata in vigore della nuova aliquota."
 
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Scusate se riprendo questo treadh

secondo me l'articolista del sole24ore è uno dei pochi con le idee chiare.

Quello che mi meraviglia di questa storia è il tafazzismo dilagante che ha preso la massa dei pecos...una sorta di Sindrome di Stoccolma...dare ragione al tassatore.....in virtù di cosa poi nessuno lo sa.
Dalla circolare 19/E
Come chiarito nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento.
Pertanto, qualora in data antecedente al 30 giugno 2014 il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° luglio 2014, le relative plusvalenze non sono tassabili con l’aliquota vigente nel momento in cui sono state percepite le somme, ma con l’aliquota d’imposta nella misura del 26 per cento vigente nel momento in cui la cessione si è perfezionata.
Alla luce di quanto sopra esposto, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° luglio 2014, la plusvalenza è assoggettata ad imposizione con l’aliquota del 20 per cento, anche se il corrispettivo è percepito a partire dalla suddetta data di entrata in vigore della nuova aliquota."

Son passati 8 mesi :mumble: :-?
 
Scusate se riprendo questo treadh

secondo me l'articolista del sole24ore è uno dei pochi con le idee chiare.

Quello che mi meraviglia di questa storia è il tafazzismo dilagante che ha preso la massa dei pecos...una sorta di Sindrome di Stoccolma...dare ragione al tassatore.....in virtù di cosa poi nessuno lo sa.
Dalla circolare 19/E
Come chiarito nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento.
Pertanto, qualora in data antecedente al 30 giugno 2014 il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° luglio 2014, le relative plusvalenze non sono tassabili con l’aliquota vigente nel momento in cui sono state percepite le somme, ma con l’aliquota d’imposta nella misura del 26 per cento vigente nel momento in cui la cessione si è perfezionata.
Alla luce di quanto sopra esposto, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° luglio 2014, la plusvalenza è assoggettata ad imposizione con l’aliquota del 20 per cento, anche se il corrispettivo è percepito a partire dalla suddetta data di entrata in vigore della nuova aliquota."

La cessione a titolo oneroso non si perfeziona il giorno della transazione ma a T+3 (ora T+2), e coincide con la data di liquidazione.
Sul tafazzismo e sulla sindrome di stoccolma non replico, è evidente che hai l'atteggiamento sbagliato di fronte ad un tema che non conosci. Sant'Agostino in questi casi chiedeva il perdono.
 
La cessione a titolo oneroso non si perfeziona il giorno della transazione ma a T+3 (ora T+2), e coincide con la data di liquidazione.
Sul tafazzismo e sulla sindrome di stoccolma non replico, è evidente che hai l'atteggiamento sbagliato di fronte ad un tema che non conosci. Sant'Agostino in questi casi chiedeva il perdono.

Prima di scrivere per caso hai letto anche cosa c'è scritto nella nella mail che ho scritto. Penso di no.

Fai uno sforzo e leggila e vedrai che parla di LIQUIDAZIONE e la svincola dalla data operazione.
La data t + 3 , la LIQUIDAZIONE appunto, la definisce come non rilevante ai fini fiscali. Lo dice il Fisco non io.

Poi tu confondi la prassi bancaria con la normativa fiscale e tecnica, sono su due piani diversi.

Quando si conclude un contratto di compravendita azioni.

Borsa Italiana nel Regolamento mercati sostiene che si conclude quando c'è l'incontro telematico tra domanda e offerta.
Il migliore hai provato a leggerti il regolamento dei mercati autorizzati o ti sembra superfluo?

D'altronde per logica il contratto si conclude il giorno dell'operazione.

Provate ad immaginare se si compra un titolo A il giorno T, il giorno dopo il titolo sprofonda del 5%.
allora l'acquirente, di fronte alla evidente perdita, non essendosi perfezionata la cessione (secondo i tafazzisti) dice alla banca che ci ha ripensato e non vuole più comprare il titolo tanto la legge del menga lo permette.........altro che Sant'Agostino qui è proprio una Sindrome acuta.
 
Son passati 8 mesi :mumble: :-?

La questione non è l'affrancamento fiscale ma le cessioni a ridosso della entrata in vigore delle nuove aliquote.
La questione non è chiusa in quanto a breve sono chiamati ad esprimersi Agenzia delle Entrate, Consob, e Borsa italiana.
Quello che volevo capire qui è il tafazzismo di chi conosce il tema.
capirlo da un punto di vista psicologico. come matura la conoscenza del tema inculcato dal sistema bancario come fosse oro colato...senza un minimo di riscontro normativo e di spirito critico.
Addirittura quando il sole24ore fa articoli che ristabiliscono la verità, sulla base delle circolari dell'Ade, i potenziali beneficiari si scagliano contro l'articolista dandogli dell'ignorante. e lo fanno ripetendo a pappagallo la teoria T + 3 che riguarda la prassi bancaria di liquidazione e non l'aspetto civilistico della cessione valori mobiliari.

d'altronde se l'Italia non fosse fatta di tafazzi non avremmo avuto dei premier passati per statisti invece che per delinquenti patentati.
 
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Prima di scrivere per caso hai letto anche cosa c'è scritto nella nella mail che ho scritto. Penso di no.

Fai uno sforzo e leggila e vedrai che parla di LIQUIDAZIONE e la svincola dalla data operazione.
La data t + 3 , la LIQUIDAZIONE appunto, la definisce come non rilevante ai fini fiscali. Lo dice il Fisco non io.

Poi tu confondi la prassi bancaria con la normativa fiscale e tecnica, sono su due piani diversi.

Quando si conclude un contratto di compravendita azioni.

Borsa Italiana nel Regolamento mercati sostiene che si conclude quando c'è l'incontro telematico tra domanda e offerta.
Il migliore hai provato a leggerti il regolamento dei mercati autorizzati o ti sembra superfluo?

D'altronde per logica il contratto si conclude il giorno dell'operazione.

Provate ad immaginare se si compra un titolo A il giorno T, il giorno dopo il titolo sprofonda del 5%.
allora l'acquirente, di fronte alla evidente perdita, non essendosi perfezionata la cessione (secondo i tafazzisti) dice alla banca che ci ha ripensato e non vuole più comprare il titolo tanto la legge del menga lo permette.........altro che Sant'Agostino qui è proprio una Sindrome acuta.

Le cose non stanno come dici tu.
Il caso che la normativa non vuole penalizzare è quello in cui si firmino cessioni di partecipazioni ad esempio a giugno 2014 e si incassi il corrispettivo nei mesi o negli anni successivi, quindi quando è in vigore la nuova aliquota, secondo un piano di rate.
Non è certo il caso del regolamentato.

Se poi vuoi combattere una battaglia contro i mulini a vento, non sarò certo io a fermarti.
Però secondo me perdi tempo.
 
:V
Le cose non stanno come dici tu.
Il caso che la normativa non vuole penalizzare è quello in cui si firmino cessioni di partecipazioni ad esempio a giugno 2014 e si incassi il corrispettivo nei mesi o negli anni successivi, quindi quando è in vigore la nuova aliquota, secondo un piano di rate.
Non è certo il caso del regolamentato.

Se poi vuoi combattere una battaglia contro i mulini a vento, non sarò certo io a fermarti.
Però secondo me perdi tempo.

Amico

ti comunico che ho spezzato 3 pale del mulino a vento.:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:V

L'Agenzia delle Entrate ha risposto e mi ha dato ragione (parere positivo)ad una delle due fattispecie che gli avevo sottoposto con l'interpello.

La settimana prossima presento istanza di rimborso per la restituzione dell'imposta 20% invece che 26%.:V

2885 euro di rimborso.:V

Ho perso tempo?

P.S. mi appresto a spezzare anche la quarta pala del mulino a vento.
 
Ultima modifica:
[...]
L'Agenzia delle Entrate ha risposto e mi ha dato ragione (parere positivo)ad una delle due fattispecie che gli avevo sottoposto con l'interpello.

La settimana prossima presento istanza di rimborso per la restituzione dell'imposta 20% invece che 26%.:V

2885 euro di rimborso.:V
[...]

Cosa gli avevi chiesto, e cosa ti ha risposto?
 
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Cosa gli avevi chiesto, e cosa ti ha risposto?

Non entro nel merito in quanto obbligato alla riservatezza.
Ma la fattispecie è applicabile in quanto similare anche alle ipotesi di compravendita discusse sopra.

in sintesi avevo chiesto l'aliquota da applicare per operazioni finanziarie a ridosso dell'aumento dell'aliquota (1 luglio 2014) con liquidazione dell'importo a luglio 2014.
 
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