HO FATTO IL TEST PER IL QI... TUTTO BENE, SONO NEGATIVA!

L’Italia “veste” di rosso, ma i parametri alla base di queste valutazioni sono fumose e non trasparenti.

Il Governo, sulla base delle indicazioni e delle sollecitazioni provenienti dal Cts – Comitato tecnico scientifico-
da qualche giorno vive una chiusura quasi generale che tanto ricorda i giorni vissuti esattamente un anno fa.

365 giorni dopo, nonostante la speranza riposta nei canti dai balconi al grido di ‘andrà tutto bene’,
nel Paese sembra di nuovo essere calata la notte. E così sarà almeno fino a Pasqua.

Se del domani vi è sempre meno certezza, oggi qualcosa sulle decisioni calate dall’alto si può dire.

Ad esempio emergono nuovi dubbi sul metodo applicato dai cosiddetti esperti per consigliare o meno ai decisori politici le misure restrittive da adottare.


Il focus va fatto in questo caso sul famoso indice RT,
che dei 21 parametri utilizzati dai tecnici per decidere i passaggi di colore delle regioni è forse quello più considerato.

Proprio l’utilizzo che viene fatto di questo dato è stato contestato in diretta dal professor Antonello Maruotti,
professore ordinario di statistica dell’Università Lumsa, che così ne ha parlato in insieme a Fabio Duranti e Francesco Vergovich.

Ecco l’intervento del Prof. Antonello Maruotti a “Un giorno speciale”.


“C’è un problema nella gestione dei dati legati alla pandemia.
Cioè, le decisioni che vengono prese, sono prese su una serie di indicatori che vengono monitorati.
Di cui il famoso RT, questo indice che ormai è sulla bocca di tutti, gioca un ruolo primario.
E purtroppo, ma questo avviene sempre quando ci si basa su un modello statistico, ci sono diversi modi per stimare RT.
Al variare del modello otterremo stime di RT completamente diverse ed è quello che succede”.


Inoltre c’è un problema di parametri ci calcolo basati solo sui primi dati lombardi di un anno fa, e successivamente mai aggiornati.

Eppure il CTS; per fortuna cambiato, utilizza questa valutazione di rischio, un po’ farlocca, per aprire o chiudere l’Italia.


 
Da copiare e portarsi in tasca.


Il giudice Dario De Luca ha sentenziato con un non luogo a procedere
per evidente incostituzionalità dei DPCM che richiedevano l’autocertificazione per muoversi,
in quanto completamente e palesemente incostituzionali in quanto cozzano contro l’articolo 13 della Carta.

Dato che è giusto che possiamo leggere l’intera sentenza che è clamorosa.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione GIP-GUP


Il giudice, dott. Dario De Luca, provvedendo in Camera di Consiglio sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata,
come in atti, dal Pubblico Ministero, ha pronunciato e pubblicato la seguente


SENTENZA


nei confronti di: C. D. e G. M., generalizzato/a/i, difeso/a/i. e imputato/a/i,
come da allegata copia della richiesta di emissione di decreto penale di condanna,
del delitto di cui all’art 483 CP, [a) del reato p. e p. dall’art 483 C.P., perché,
compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione
in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio:
G. M. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. dI averla accompagnata. In Correggio il 13.03.2020]



MOTIVAZIONE


Procedendo penalmente contro ciascun imputato per il reato in rubrica rispettivamente ascritto,
il PM richiede l’emissione di decreto penale di condanna alla pena determinata nella misura di cui in atti.

Ritiene il GIP che la richiesta di emissione di decreto di condanna non possa essere accolta
e che debba trovare luogo una sentenza di proscioglimento, ex art. 129 CPP, per effetto delle brevi considerazioni che seguono.

Infatti:

– premesso che viene contestato a ciascun imputato il delitto di cui all’art. 483 CP
«…perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione
in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio:
G. R. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata…»,
avendo il personale in forza al Comando Carabinieri di Correggio accertato
che la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso presso l’Ospedale di Correggio;

– evidenziato che la violazione contestata trova quale suo presupposto – al fine di giustificare il proprio allontanamento dall’abitazione –
l’obbligo di compilare l’autocertificazione imposto in via generale per effetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) citato nell’autocertificazione stessa;

in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 8.3.2020,
evocato nell’autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato
come pure di tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo,
ove prevede che :

“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”,

e del rinviato DPCM dei 8.3.2020, ove stabilisce che :

“Art. 1 Misure urgenti di contenimento del, contagio nella regione Lombardia
e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

– 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus” COVID-19 nella regione Lombardia
e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

– a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo,
nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione,
con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare.

Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare
consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale

per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice,
nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente),
in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa.

Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale.

Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una restrizione della libertà personale
delle situazioni ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il “prelievo ematico”
(Sentenza n. 238 del 1996) ovvero l’obbligo di presentazione presso l’Autorità di PG
in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO,
tanto da richiedere una convalida del Giudice in termini ristrettissimi.

Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale,
con conseguente dichiarazione d’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa
che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura, controllo poi introdotto dal legislatore
in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale;

la disciplina sul trattamento sanitario obbligatorio, ugualmente, poiché impattante sulla libertà personale,
prevede un controllo tempestivo del Giudice in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi previsti tassativamente dalla legge.

infatti, l’art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertà personale
possono essere adottate solo su « atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»;

primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, è che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale,
trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo
avente forza di legge;

secondo corollario dei medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale
neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge)
potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento,
l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini,
posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione,
implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto,
in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.


Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo,
il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dì legittimità costituzionale alla Corte costituzionale,
ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale),


– Infine, non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo,
della conformità a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione
che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe
delle legittime limitazioni della libertà
di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale.

Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi,
come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette,
ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare
(Corte Cost., n. 68 del 1964).

In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale:
i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi;

quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone,
allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale.

Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi
in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale.


In conclusione, deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione dell’art. 13 Cost.,
con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.


– Poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato “costretto”
a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima,

deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti,
non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta
e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione,
integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente
ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione:

al riguardo, è ampiamente condivisibile l’interpretazione giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo la quale

“Non integra il reato dì falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale
l’allegazione alla domanda di rinnovo di un provvedimento concessorio di un falso documento
che non abbia spiegato alcun effetto, in quanto privo di valenza probatoria, sull’esito della procedura amministrativa attivata.

(Fattispecie relativa a rinnovo di una concessione mineraria)” [Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 11952 del 22/01/2010 (dep. 26/03/2010) Rv. 246548 – 01]:
siccome, nella specie, è costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM
che imponeva la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo;
dunque, la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento.


Alla luce di tutto quanto sin qui detto, deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento, nei confronti di ciascun imputato, perché il fatto non costituisce reato,



P.Q.M.


Visto l’art. 129, 530, nonché 459 III CPP, dichiara non luogo a procedere nei confronti di C. D. e G. M.
in ordine al reato loro rispettivamente ascritto perché il fatto non costituisce reato.



Reggio Emilia, 27.01.2021.
 
Insidie, trappole e paradossi; il prelievo sull’assegno di una prestazione assistenziale

Come spiega l’avvocato Collovati ([email protected]), il ricorso portato avanti ha avuto esito positivo :

“Un’indennità di accompagnamento a parere dell’Inps non era legittima dopo che era stata erogata per ben due anni.
Nonostante la signora fosse totalmente priva di capacità motoria e non autosufficiente.
E nonostante la percentuale di invalidità fosse al 100%, come da verbale redatto dall’Inps stesso.
Il paradosso è che la prestazione assistenziale è stata confermata proprio dall’Ente stesso!».

Ecco come ci si deve comportare

Il punto è che queste “lettere-choc” dell’Inps sono sempre più frequenti.

E purtroppo, nella maggior parte dei casi i pensionati che non hanno la capacità o la possibilità di presentare ricorso, pagano e fanno ammenda
.


Ma è possibile difendersi preventivamente?

O meglio, la domanda che dobbiamo porci è: cosa dobbiamo fare quando l’Inps sostiene di averci pagato la pensione in maniera errata?

Insomma, come replicare alle lettere sui ricalcoli di “accrediti” a detta dell’Ente non dovuti?


Innanzitutto prima di pagare meglio controllare le carte e impugnare la decisione dell’istituto di previdenza.

E consultare la procedura per il recupero, che è regolata dall’articolo 52 Legge 88/1989 e dall’articolo 13 Legge 412/1991.


E, infine, tenere conto che sulla vexata quaestio è intervenuta anche la Cassazione.

La Suprema Corta, infatti, in un verdetto del 2017 ha sancito che:

«L’ente erogatore, l'INPS, può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura.
Ma non può recuperare le somme già corrisposte,
a meno che l’indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell’interessato».


Chiaro ed esaustivo.
 
Massimo rispetto per chi non ce l'ha fatta e per i familiari delle vittime!

Ma a me piace la realtà. E la realtà di quelle immmagini mi dice che tutto è stato
orchestrato per incutere TERRORE NELLA POPOLAZIONE.

Quel lungo corteo di camion militari riproposto è stato un monito di terrore per i cittadin,i che la cruda realtà
(nei mesi successivi quell'unico corteo funebre non si è più visto!).

Ricordiamocelo e non dimentichiamolo che i morti sono chiusi dentro le bare, in una cassa di zinco.
Rimangono lì dentro per almeno 50 anni, non qualche giorno.

Nulla esce da una bara. Nulla entra. Quando una bara viene riesumata, esternamente è integra, intatta.

Ricordiamocelo e non dimentichiamolo che un virus muore quando muore la persona che "lo porta" internamente.
Non è un batterio.

Se i servizi crematori e quello delle pompe funebri, bloccati anch'essi dalla chiusura totale,
avessero continuato ad operare quelle lunghe file non si sarebbero viste.

Il virus,all'inizio della pandemia, era considerato più contagioso e letale dell'Ebola, al che non si è dimostrato tale.

Un giorno di silenzio stampa sull'argomento covid, farebbe bene alla popolazione
più di tutte le tesi e sottotesi propinateci da scienziati o tali, da un anno a questa parte.
 


val se puoi, fai una ricerca sugli "aiuti" ad ALITALIA........se non erro oltre miliardi di soldi pubblici dati in passato i sindacati ottennero per ridurre i costi di personale ( causa dismissione manutenzione motori data ai tedeschi) SETTE ANNI DI CASSA INTEGRAZIONE ( che se non era per la fornero la maggior parte di questi dipendenti dalla cassa passavano alla pensione)......ORA PARE CHE TRATTINO PER TAGLIO DI 7.000 DIPENDENDENTI PREVIA PENSIONE PER PERSONALE DI VOLO CON CINQUE ANNI DI ANTICIPO DAI 62 PREVISTI.......... insomma mi sembra un assurdo che in tutti questi anni invece che ridurgleli questi emolumenti siamo alle solite che pantalone per non pagare rami secchi li taglia ma a spese della collettività come e peggio di prima :mad:
questi a casa mia si chiamano PRIVILEGI, in una azienda "normale" tagliano ore di lavoro e paga ai dipendenti in carico, o no?

p.s. tu immagina domani,,,,,rimpiazzeranno gan parte di questi "pensionati" con giovani con paghe mooooolto inferiori che verseranno pensioni a persone che se la spasseranno dopo che per anni hanno beneficiato di "aiuti" statali in una azienda fallimentare.........I NUOVI SCHIAVI!
per non parlare degli autonomi che di questi "aiuti" non hanno mai visto l'ombra e versano per una pensione ridicola che percepiranno oltre 13 anni dopo:eek:






La politica ha sempre avuto un ruolo di primo piano in Alitalia, non solo tramite l’immissione continua di soldi pubblici, ma anche nella scelta di sostenere l’azienda anche indirettamente. Durante la pandemia tutto questo è stato più evidente dato che il governo ha stanziato oltre 3 miliardi di euro solo al vettore, mentre di fatto il resto del settore è stato dimenticato, dagli aeroporti fino alle società di handling o catering. L’unica misura che aiuterà un po’ le altre compagnie aeree è il “fondo speciale per il trasporto aereo” che di fatto è stato creato nel 2004 e finanziato nel corso degli anni per sostenere gli esuberi di Alitalia. Questo fondo è costato caro ai passeggeri del trasporto aereo che nel corso degli anni hanno contribuito per circa 2,5 miliardi di euro tramite una tassa speciale: tutti i passeggeri in partenza dall’Italia, anche quelli che non utilizzavano l’ex compagnia di bandiera, hanno pagato un contrbuto di 3 euro a biglietto, successivamente aumentato a 5 euro. E’ anche vero che i diversi governi hanno spostato questi introiti del settore aereo verso altre spese dell’Inps, ma tutti i passeggeri hanno dovuto pagare un balzello speciale. Questo fondo serve a pagare una cassa integrazione (Cig) straordinaria che dura fino a 7 anni all’80 per cento dello stipendio. Se ad esempio un pilota guadagnava 10 mila euro al mese, questa cassa speciale gliene assegnerà 8 mila. Limiti ben diversi da quelli di tutti gli altri settori, che vedono dei tetti massimi e che stridono dunque con la crisi generale che provoca il Covid a tante categorie. Solo per esempio, Alitalia ha ora richiesto di prolungare la cassa integrazione speciale fino a settembre del 2021 per quasi 7 mila dipendenti. La compagnia beneficia e ha potuto beneficiare nel corso dell’ultimo decennio della cassa integrazione straordinaria creata con il fondo speciale per il trasporto aereo. E’ chiaro dunque che nel corso degli ultimi anni gli interventi a sostegno di Alitalia sono stati numerosi e generosi. Questo ha portato a una connessione tra politica e lavoratori di Alitalia che è stata sempre più stretta.

ari p.s. un addetto in pista fino 2008 prendeva mediamente dai 2.400 ai 2.800 al mese con 14 mensilità e DUE giorni di riposo, un barman anche oltre 3.000........ paghe che al tempo superavano di gran lunga i guadagni di un comune ristoratore che oltre aver investito di suo si deve pagare la pensione e ovviamente lavora il doppio delle ore. se questi hanno preso TROPPO non vedo perchè essendo parte dell'azienda si cuccano solo e sempre la parte buona e mai si riducono i loro emolumenti
 
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Scusa l'intromissione, giusto per la cronaca.... a dire poco le notizie che hai riportato sono come minimo "distorte" per non dire male inerpretate e peggio diffuse ("divulgate" è improprio).
Il principale problema di AZ è l'intromissione della politica che da "totalmente incompetente" si arrocca il diritto di decidere e gestirne le attività. Basterebbe portare la sede lontano da SPQR e nominare 4-5 amministratori provenienti dal settore. Una compagnia aerea non si getisce come una qualunque altra azienda semplicemente perchè ha problematiche specifiche del settore. Air force renzi docet.

non vedo cosa c'è di distorto, sono fatti.
io ho vissuto 21 a fiumicino, gestivo in quota un'azienda dove questi cassa integrati d'oro passavano la giornata spensierati, e ora che leggo altri regali sinceramente mi chiedo che cazzo hanno fatto di male gli autonomi e non solo e i loro dipendenti per vedere tanto diverso trattamento quando una azienda sta in crisi? a questi meravigliosi sindacalisti che ottengono così tanto, è mai venuto in mente che i CONTRATTI SI POSSONO CAMBIARE?
perchè questo è il nocciolo,,,,,fanno fuori sempre quelli che per azienda hanno un costo elevato, e di conseguenza anche quando stanno in cassa integrazione..........e poi li rimpiazzano con giovani pagati alla decenza per la vita che fanno ma senza una continuità lavorativa.
mia nipote è hostess, tanto per chiarire........ferma, ma quando lavorava era max sei mesi, di noma due-tre e ovviamente fuori sede.
basta privilegiati, che scendano da quel piedistallo anni'70 loro con tutti i sindacati.
bserata

p.s. avrei parechio da dire sulla formazione,a pagamento.,,e cosa poi segue,,, per non parlare costo assurdo licenza pilota, il che porta a quei redditi alti.
comunque se dal punto di vista dei conti è conveniente, così come lo è mandare via prima i bancari, resta che per le casse inps e per la morale nei confronti dei giovani in attività UNO SCHIFO INDICIBILE: loro pagheranno questi privilegiati, anche se al privilegiato la cosa non aggrada.
dopo anni unica soluzione è far pagare ai giovani il costo? perchè domani a covid finito saranno loro a pogare e con contratti di emme!
beh non mi pare una soluzione, eccola mia nipote, pardon se lascio solo le labbra, ma stiamo su web
 

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Vetro, hai perfettamente ragione.

Uno schifo. Non esiste altro.

Grazie, da post emifly capisco che non ha idea di quanto rispetto al capitale investito e impegno richiesto guadagna un autonomo. Errore che da troppi anni commette la classe dirigente dall'alto dei loro stipendi iper garantiti. Se facendo l'operaio guadagni piu'del piccolo imprenditore con quel popo' di tutele, e scive che Non sono le paghe il problema....per me ha emifly un bel problema...non conosce la vita reale delle persone ceti inferiori.a prescindere dal resto considerazioni condivisibili ma, pura acqua fresca, dato che parliamo di periodo decennale dove la mucca grassa la mungevano consapevolmente
 
Se abbisogna emifly sappia che un ristoratore piccolo, che paga affitto, ha investito tra stigliatura e avviamento oltre 80.000 eur, si paga inps da solo e paga per dipendenti anche inail oltre una miriade di tasse e balzelli, a fronte di max 6 eur di guadagno guadagno, ante irpef a coperto.faccia le proporzioni con paghe dipendenti alitalia vecchie assunzioni sia in attivita' che in pensione e aggiunga che per autonomo il TFR non esiste, questo deve CEDERE attivita', ma spesso non vale quanto investito e molti non la cedono a titolo oneroso per dare lavoro ai suoi familiari. Ah i signori in divisa hanno pure viaggi a gratis fino parenti e SCONTI tanti esercizi.anche casa agevolata PRIMA vedi con satellite VIA GRENET OSTIA LIDO CAP 00121 roma.... palazzine rosso mattone di fronte stazione carabinieri....PER DIPENDENTI ALITALIA
 
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Purtroppo siamo sempre in mano a dementi. Nulla è cambiato.
Non hanno il senno. Non hanno la capacità di "capire" il problema.
.....ed abbiamo degli "onnipotenti" al potere...... che pensano di "essere"......

"Nella stessa Italia degli immigrati che entrano clandestinamente e vengono accolti a braccia aperte,
degli spacciatori che bivaccano nei parchi pubblici,
dei centri sociali occupati da anni e delle loro attività illegali,
lo Stato multa pesantemente un ristoratore - che aveva appena alzato la serranda del bar -
per aver servito un caffè in una tazzina di ceramica anziché in quella usa e getta.
Ed insieme al lui anche il cliente che ha consumato il caffè.

Uno Stato forte con i deboli e deboli con i forti, veloce a multare la gente
ma lentissimo nel potenziare i mezzi pubblici, nel ristorare le imprese,
nel fermare la burocrazia e abbassare le tasse".


La norma prevede che a essere oggetto di sanzione non sia solo chi somministra
ma anche chi usufruisce del servizio offerto.

Fin dallo scoppio dell'epidemia, alle forze dell'ordine è stato chiesto di attuare la legge ma con la clausola del buon senso.

Questo soprattutto alla luce delle grandi difficoltà che da un anno gli imprenditori stanno vivendo sulla loro pelle.

La doppia multa al barista e al suo cliente sono solo l'ultimo esempio di un'applicazione miope delle norme.
 

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