HOUSTON!!! HO 3000 PROBLEMI!

Ecco qui un altro tassello che si incastra nel movimento in atto.
Comprate stufe a legna. Datemi retta.


Électricité de France S.A., comunemente nota come EDF,
una società di servizi elettrici francese di proprietà principalmente dello Stato,
deve chiudere due reattori nucleari dopo che le ispezioni di sicurezza di routine hanno trovato crepe nell’involucro dei reattori.

EDF ha scritto in un comunicato stampa
, “i controlli di manutenzione preventiva sul circuito primario del reattore numero 1 della centrale nucleare di Civaux”
hanno trovato crepe dovute alla corrosione sui tubi.

“I controlli avviati sulla stessa attrezzatura del reattore numero 2 della centrale nucleare di Civaux hanno rivelato difetti simili”, ha affermato il colosso elettrico francese.

L’Autorità francese per la sicurezza nucleare (ASN) è stata informata delle crepe rilevate vicino alle saldature sui tubi del reattore.

EDF ha temporaneamente chiuso Civaux per “sostituire le parti interessate sui due reattori Civaux,
il lavoro è disciplinato da un’istruzione tecnica preparata in collaborazione con l’ASN,
che porta a prolungare la chiusura dei due reattori”, ha affermato.


EDF ha anche scelto di chiudere per ispezioni due reattori in un’altra centrale nucleare a Chooz, nel dipartimento delle Ardenne nord-orientali.

Entrambe le centrali utilizzano la stessa tecnologia di reattore.


La chiusura temporanea dei reattori di Civaux e di Chooz ridurrà di un terawatt/ora la produzione
e non potrebbe arrivare nel momento peggiore poiché il clima più fresco
ha portato i contratti energetici francesi a un livello record all’inizio di questa settimana.

Altro fatto molto particolare è quello che la centrale di Civaux
è stata una delle ultime a entrare in servizio con la EDF, essendo diventata operativa solo nel 1997.

Questo indica come vi sia un decadimento molto rapido nelle capacità di generazione nucleare del paese d’oltralpe.


Una riduzione della potenza potrebbe suggerire una tensione sulla rete elettrica in condizioni climatiche più fresche e prezzi energetici più elevati.

Una situazione di crisi che si innesca con quella già viva legata all’esplosione dei prezzi del gas e ai problemi di fornitura dalla Russia.


Si sta avvicinando il black out europeo ?
 
L’Italia è (diventata) una Repubblica democratica fondata sulla menzogna.

L’Unione europea è una organizzazione internazionale nata da una menzogna.


Il sistema mediatico mondiale sedicente “ufficiale” ha la funzione prioritaria

non di disvelare la menzogna e rivelare la verità, ma esattamente l’opposto.



Per la stragrande maggioranza, infatti,

esso non è costituito da libere imprese indipendenti dedite alla informazione libera e indipendente

e finanziate, liberamente e indipendentemente, da lettori o telespettatori o fruitori in genere.


Esso è, semmai, rappresentato da editori “impuri”, a loro volta posseduti o partecipati

da realtà aziendali e finanziarie impegnate in tutt’altro business.


I quali hanno tutto l’interesse a pilotare e direzionare la “linea” della propria testata assecondando gli interessi,

reconditi e non manifesti, dei referenti politici e dei potentati economici dietro le quinte.


Per non parlare dei conglomerati mediatici, piccoli e grandi, finanziati direttamente dalla politica.

Per costoro, l’antico detto secondo cui “l’asino va attaccato dove vuole il padrone” viene molto prima di quell’altro,

ormai obsoleto, secondo cui “la stampa è il cane da guardia della democrazia”.

Da cane ad asino, il passo è breve.



Alla fine della fiera, questo perverso circuito di plurimi fattori non può che generare un prodotto perfetto:

la sostituzione della realtà fattuale con una realtà virtuale.


E, quindi, la adulterazione della verità tramite il suo imbellettamento,
o addirittura il suo pervertimento in una realtà farlocca, posticcia e, in ultima analisi, inesistente.



Ciò spiega perché le cose non cambiano mai.


L’Economist non proclama Mario Draghi come il miglior premier possibile per l’Italia, per amor di verità.

Lo avrebbe fatto comunque, a qualsiasi condizione; “whatever it takes”, come direbbe il destinatario dell’elogio.

Così come Draghi può permettersi di affermare, senza pudore, che i parametri europei dell’austerity sono sbagliati.

Sostenendo così una tesi in allora taciuta (se non negata) da Draghi e patrocinata, per oltre un decennio,
da pochi coraggiosi opinionisti sistematicamente tacciati di populismo retrogrado o di sovranismo fascista.


Ovviamente avevano ragione questi ultimi e torto Draghi.

Ma trattasi di un dettaglio inessenziale, ininfluente.


Qui non è in gioco la verità, ma la menzogna.

Non conta ciò che è vero, ma ciò che – di volta in volta – torna utile ai burattinai dello show.



Lo stesso identico meccanismo è stato, ed è, applicato alla vicenda pandemica.


Il virus è di origine naturale,

le cure non esistono,

i vaccinati non contagiano,

i vaccinati non muoiono,

i vaccinati non finiscono in terapia intensiva,

i vaccini sono sicuri e privi di effetti collaterali,

i vaccini non sono sperimentali:


quante volte avete sentito reiterare queste palesi bugie da ogni schermo televisivo e da tutte le prime pagine dei quotidiani per mesi e mesi e mesi?


Non si tratta di una macchina del fango, ma di una macchina della menzogna
.


Essa macina frottole a pieno regime, giorno dopo giorno, acca ventiquattro.

E – quel che è peggio – le riveste di una patina di “affidabilità” e “credibilità”.


Ed è il motivo per cui, ancor oggi, la massa non solo approva,

ma applaude lo spettacolo servito in prima serata dai media mainstream.




E quindi Draghi,

e quindi la vaccinazione di massa,

e quindi la mitologia de “lascienza”,

e quindi la inoculazione ai bambini,

e quindi i lockdown,

e quindi l’olocausto di ogni diritto sull’altare della salute,

e quindi l’austerity,

e quindi l’Unione europea,

e quindi il green new deal.


I “clienti” del circo crederanno sempre a tutto

perché non “vedono” la realtà,

ma il grottesco simulacro di quest’ultima

proiettato dalla Matrice sugli schermi delle loro menti.




L’era odierna è l’epifania compiuta dell’antico monito di Nietzsche:

“Non esistono fatti, ma solo interpretazioni”.


E l’umanità si è tramutata in un popolo immenso di vittime di una sola “interpretazione” della realtà.

Un mono-pensiero monolitico e monocorde.


Una trama di milioni di fili a intessere un’unica monumentale menzogna.
 
E' arrivato il testo del maxi-emendamento alla legge di bilancio per il nuovo anno con le novità in materia di IRPEF 2022.

Vengono confermate le nuove quattro aliquote previste per il 2022
che saranno accompagnate da nuove detrazioni distinte per categorie di reddito: dipendente, da pensione e autonomo.

IRPEF 2021: le aliquote e gli scaglioni
queste le modalità attuali di calcolo dell'IRPEF

Scaglioni IRPEF 2021Aliquota IRPEF 2021Imposta dovuta
fino a 15.000 euro23%23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro27%3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro38%6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro41%17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro43%25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro
IRPEF 2022: le nuove aliquote
Scaglioni IRPEF 2022Aliquota IRPEF 2022
fino a 15.000 euro23%
da 15.001 fino a 28.000 euro25%
da 28.000 fino a 50.000 euro35%
da 50.000 in poi43%
Di seguito le nuove detrazioni come contenute nella relazione tecnica al maxiemendamento della legge di bilancio 2022 per categoria.

IRPEF 2022: detrazioni per i lavoratori dipendenti
(art 13 comma 1 lett a), b) e c) TUIR

REDDITOImporto della detrazione
Fino a 15mila1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.0001.910+1.190*(28.000-reddito)/(28.000-15.000)
Oltre 28.000 fino a 50.0001.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000)
Oltre 50.0000
IRPEF 2022: detrazioni per redditi da pensione
(art 13 comma 3 lett a), b) e c) TUIR)

REDDITOImporto della detrazione
Fino a 8.5001.955 (non inferiore a 713 )
Oltre 8.500 fino a 28.000700+(1.955-700)*(28.000-reddito)/(28.000-8.500)
Oltre 28.000 fino a 50.000700 * (50.000-reddito)/50.000-28.000)
Oltre 50.0000
IRPEF 2022: detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
(art 13 comma 5 lett a), b) TUIR)

REDDITOImporto della detrazione
Fino a 5.5001.265
Oltre 5.500 fino a 28.000500+(1.265-500)*(28.000-reddito)/(28.000-5.500)
Oltre 28.000 fino a 50.000500 * (50.000-reddito)/(50.000-28.000)
Oltre 50.0000

Per evitare perdite nel cambio delle regole IRPEF si prevedono inoltre ulteriori detrazione per le varie categorie come segue:

  • lavoro dipendente da 25.000 a 35.000 l’importo della detrazione si incrementa di 65 euro

  • pensionati da 25.000 a 29.000 l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro

  • lavoro autonomo da 11.000 a 17.000 l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro


Inoltre va precisato che i lavoratori dipendenti con redditi sotto i 28.000 euro e in particolare:
  • per chi resta sotto i 15.000 euro continua ad essere riconosciuto anche nel 2022 il trattamento integrativo di 1.200 euro

  • per chi risulta nella fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro continua ad essere riconosciuto il trattamento integrativo
  • fino a un massimo di 1.200 euro a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all'imposta lorda:

    • detrazioni per i carichi di famiglia;
    • detrazioni per i redditi da lavoro;
    • detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
    • detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.
 
Il DL 146/2021, il cosiddetto Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022,
è approdato al Senato per la conversione in Legge, dove è stato approvato con modificazioni.

Una delle novità introdotte in sede di conversione riguarda il lavoro autonomo occasionale, e non è di poco conto.


Il lavoro autonomo occasionale è quella attività lavorativa,

disciplinata dall’articolo 2222 del Codice civile, che si realizza

quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio,

con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
”.



Quindi la fattispecie del lavoro autonomo occasionale si realizza quando una persona svolge,

senza il carattere di abitualità, una prestazione lavorativa, utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi,

e senza subire il vincolo di subordinazione da parte del committente
;

si configura, quindi, una prestazione di lavoro autonomo che però ha il carattere dell’occasionalità,

e per questo non richiede l’apertura di una posizione IVA.



La semplicità e l’elasticità dello strumento,
che può essere utilizzato per inquadrare le più diverse situazioni lavorative occasionali

(dal procacciamento occasionale d’affari, ai piccoli lavori manuali, fino anche a prestazioni di tipo intellettuale o creativo),
e che oggi non richiede particolari adempimenti, ne hanno favorito l’utilizzo e la diffusione.

In conseguenza delle novità introdotte dal Senato al DL 146/2021,
la semplicità e l’elasticità dello strumento si riducono sensibilmente
,
in quanto è previsto che

con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali,
al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale,
l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori
è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio,
da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica
”.


Quindi,
prima dell’inizio dello svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale,
il committente dovrà comunicare all’Ispettorato del lavoro i dati fondamentali relativi alla prestazione
,
così come oggi già avviene per il lavoro intermittente.

Stupisce che un adempimento previsto per una tipologia di lavoro subordinato, come il lavoro intermittente,
venga esteso a una forma lavorativa che, invece, costituisce lavoro autonomo.


Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio

in caso di violazione degli obblighi […] si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500
in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione
”.


Pur comprendendo la ratio di fondo della norma,
che ha l’obiettivo di contrastare l’utilizzo abusivo di questa forma contrattuale,
la quale talvolta nasconde delle situazioni di effettiva subordinazione,
ciò che invece non si comprende è il perché, in Italia,
la maggior parte dei tentativi di contrastare gli abusi
si semplifichi nella moltiplicazione degli adempimenti a carico delle imprese e dei lavoratori.
 
Dal mio punto di vista, una gran coglionata.
E poi il termine "patent box"...........una pensa alla patente per entrare nel box :DD::ola::DD:



L’art. 1, dal comma 37 al comma 45, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014)
ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime opzionale, detto “Patent box
per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali,
quali know-how, marchi e brevetti.

Questo regime agevolato, che ha principalmente l’obiettivo di
favorire l’investimento delle imprese in attività di ricerca e sviluppo,
è stato poi oggetto di modifiche sia ad opera del D.L. n. 3/2015 che della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015),
mentre le disposizioni attuative della disciplina
sono state emanate con decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico in data 30 luglio 2015.

Il patent box è stato rivisto nuovamente nel 2017.

In attuazione dell’art. 56 del D.L. 50/2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018
il decreto 28 novembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede
la revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi, anche detto Patent Box,
derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e modelli;
tale provvedimento, introdotto in attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede OCSE,
sostituisce il precedente decreto del 30 luglio 2015.


Patent box come funziona? Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

Possono optare per il regime agevolato in esame
tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla forma giuridica

(imprenditori individuali, società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.), società di persone (S.n.c., S.a.s),
società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali…),
indipendentemente dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.



E’ necessario invece che tali soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo
finalizzati alla produzione di determinati beni immateriali
,
sia internamente o mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse
da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa,
ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.


Anche le società e gli enti non residenti in Italia
possono accedere all’agevolazione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali:

  • sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  • con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Sono escluse invece le società fallite, in liquidazione coatta, e le società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, oltre che i lavoratori autonomi ed i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.


Definizione di bene immateriale e come funziona la tassazione agevolata
La tassazione agevolata è applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • (marchi d’impresa (registrati o in corso di registrazione); [eliminazione dalla lista dei beni agevolabili nel 2017maggiori dettagli])
  • disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
  • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
  • utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà
  • ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.
 
Era talmente importante :-? e fatto così bene :mumble: che cambia ancora :tie:
e la cosa più bella è che nessuno controllerà prima..........ahahahahahh
solo dopo a campione. Vi immaginate cosa succederà, vero ?


1) Cambia la disciplina del patent box

Con il Decreto Fisco lavoro vengono abrogate le norme istitutive
(art. 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014 e art. 4, Dl 34/2019)
dello sconto fiscale riservato ai titolari di reddito d’impresa
in riferimento ai costi sostenuti per determinati beni immateriali utilizzati nello svolgimento della propria attività

e da ora in poi, anziché quantificare la quota di reddito esclusa dall’imponibile complessivo,
si potrà applicare a quei costi una maggiorazione del 90 per cento.


Con la revisione delle norme nell’elenco dei beni ammissibili all’agevolazione
vengono fatti rientrare anche i marchi d’impresa che dal 2017 erano stati esclusi dal patent box.


La nuova disciplina si applica su opzione.

L’opzione vale per cinque periodi d’imposta,

è irrevocabile e rinnovabile
(comma 1)

ed è efficace ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell’IRAP (comma 5).



Il nuovo regime, come espressamente dichiarato nella relazione del governo,
ha l’obbiettivo di rendere più semplice l’accesso alle agevolazioni.


Si stabilisce quindi (comma 6) la possibilità di beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali
semplicemente compilando degli appositi modelli di documentazione con le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione.


In sostanza con la nuova versione della disciplina agevolativa
si consente di liquidare autonomamente il beneficio
rinviando il confronto con l'Amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.

Viene così proposta come unica disposizione applicabile in maniera facoltativa per il previgente patent box
quando era possibile scegliere la dichiarazione diretta in alternativa al ruling,
ossia all’autorizzazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.


Al fine di garantire certezza agli operatori, poi,
si prevede che in caso di rettifica della maggiorazione la sanzione per infedele dichiarazione
(dal novanta al centottanta per cento della maggior imposta dovuta
o della differenza del credito utilizzato, secondo l'articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/1997)
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria,
il contribuente consegni la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della maggiorazione,

documentazione da predisporre anche in questo caso sulla base del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.


Il contribuente che detiene la documentazione prevista ne deve dare comunicazione all'Amministrazione finanziaria
nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione.


In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea,
invece, in caso di rettifica della maggiorazione la sanzione per infedele dichiarazione diviene applicabile.



Come previsto dal comma 7 sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
a dettare tutte le disposizioni attuative delle nuove disposizioni.


Queste comunque (comma 8) si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre, ossia dalla data dell'entrata in vigore del decreto.


Va sottolineato che il comma 9 stabilisce poi l'incompatibilità del nuovo regime con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

Attenzione
va prestata al fatto che si prevede infatti che i soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire,
per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito per le attività di ricerca e sviluppo,
previsto dai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).
 
Bene, bene, bene........o male, male , male ?


L’aumento generalizzato dei contagi in tutto il Paese
sta portando al ritorno in Zona Gialla di diverse Regioni.

L’aumento dei ricoveri nei reparti Covid e terapie intensive preoccupa il Paese,
e mentre il Friuli Venezia Giulia è passato ufficialmente in Zona Gialla dal 29 novembre,
e dal 6 dicembre l’Alto Adige,
dal 13 dicembre è toccato anche alla Calabria.


Tutte queste Regioni resteranno in giallo anche la prossima settimana.


Con l’arrivo dei dati ufficiali, lunedì 20 dicembre passeranno in giallo anche:
  • Veneto;
  • Marche;
  • Liguria;
  • Provincia Autonoma di Trento.

Certo la zona gialla di cui si parla ora non è più rigida come agli albori delle misure restrittive:
con l'ultimo Decreto varato lo scorso 22 luglio, erano infatti cambiati i criteri per il passaggio in questa fascia.


Alcune importanti novità arrivano però con il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172,
che istituisce il Super Green Pass e lo rende obbligatorio per
lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni“.

In Zona gialla quindi, per l’accesso ad alcune attività,
sarà obbligatorio il possesso della Certificazione rafforzata
,
ovvero quella ottenibile solo con vaccinazione o guarigione.


Quali sono le attuali regole previste per la zona gialla?


Zona gialla: i criteri

Con l’arrivo della variante Delta e poi della Omicron e poi di Gesù Bambino,
e l’aumento della popolazione vaccinata, un aumento di casi positivi non si traduce in un aumento dei ricoveri.

Per questo motivo le Regioni hanno chiesto la revisione dei parametri
che fino al Decreto Riaperture bis vedevano come criterio principale l’incidenza dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti.

Il Decreto Covid del 23 luglio ha modificato i criteri dando meno peso ai nuovi casi
e più peso ai tassi di occupazione dei posti negli ospedali e nelle terapie intensive.

Con i nuovi criteri si va in Zona gialla
con un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e con contemporaneamente:

  • tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 15%;

  • tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 10%.


Giunti ormai a ridosso del Natale, i casi di covid-19 tornano ad aumentare ancora. ( PER FORZA ARRIVA L'INFLUENZA)


I reparti covid degli ospedali tornano a popolarsi di contagiati ma, cosa più grave, anche le terapia intensive si riempiono ancora.


Intanto le Regioni e i territori a rischio zona gialla,
che hanno superato il criterio dei 100 casi settimanali ogni 100mila abitanti, crescono.


La fonte dei dati è l’Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
che pubblica ogni giorno sul portale istituzionale
nuovi dati e proiezione in base alle comunicazioni della Protezione Civile e del Ministero della Salute.


Vediamo ora cosa succede in zona gialla, alla luce delle ultime novità che riguardano il Super Green Pass.


Zona gialla: spostamenti

La prima grande novità del Decreto Riaperture ha riguardato gli spostamenti in Zona Gialla.

A partire dal 26 aprile, infatti, sono consentiti gli spostamenti tra Regioni e Province Autonome diverse purché queste siano in Zona Gialla o Bianca.


Per quanto riguarda gli spostamenti verso abitazioni private abitate, questi sono consentiti,
verso una sola abitazione e una sola volta al giorno, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

Le persone che si spostano verso queste abitazioni potranno portare con sé figli minorenni e persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.


Gli spostamenti da una Regione gialla a una rossa o arancione
devono invece essere ancora giustificati da autocertificazione,
o possono avvenire se si è in possesso del Green Pass (base o rafforzato).


Zona gialla: coprifuoco e mascherine

Mentre il coprifuoco non è più in vigore in Zona Gialla dal 21 giugno,
resta in vigore l’obbligo di indossare (NO. DI AVERE CON SE', NON DI INDOSSARE) le mascherine all’aperto.
E RIPORTO LA REGOLA :

Si legge nel testo dell’ordinanza che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo I
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l’altro,
l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
a partire dal 28 giugno 2021 nelle ‘zone bianche’ cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto,
fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale
o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie,
nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario
“.



Zona gialla: bar, ristoranti e negozi

Per quanto riguarda la ristorazione, in Zona gialla è possibile consumare sia nella parte interna che esterna dei locali.

Per le attività che offrono servizi di ristorazione sarà obbligatorio il Super Green Pass, ma solo per il servizio al tavolo al chiuso.

Non servirà quindi per consumare al bancone e all’aperto.

Al chiuso, inoltre, con il Super Green Pass cadono i limiti ai posti a tavola.


Per quanto riguarda i negozi,
non sono previste limitazioni ulteriori al rispetto delle norme sul distanziamento e sui dispositivi di protezione individuali.

Dal 22 maggio, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e di gallerie,
parchi, centri commerciali, possono rimanere aperte anche nei weekend, nei festivi e prefestivi.



Zona gialla: musei, spettacoli, discoteche

Dal 26 aprile sono ripartiti, in zona gialla, anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

I posti a sedere devono essere preassegnati e occorre garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro
sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale,
e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Super Green Pass.


In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata
e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto (A QUESTA BUFFONATA NON PONGONO RIMEDIO)
e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Il Decreto capienze aveva aumentato il numero di posti solo per la Zona bianca.


Mostre e musei potranno essere aperti al pubblico, seguendo i protocolli di sicurezza già adottati precedentemente, e
per l’accesso basterà il Green Pass base ottenuto con il solo tampone.

Lo stesso discorso vale per:
  • fiere,
  • feste e ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • centri sociali,
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le discoteche, aperte in Zona Bianca grazie al Decreto capienze, tornano a essere chiuse in zona Gialla.


Zona gialla: sport e competizioni sportive

In Zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti,
è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

Inoltre, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e al chiuso e quelle delle palestre.

In zona gialla sono aperti anche centri termali, i centri natatori e i centri benessere.

Anche in tutti questi casi dal 6 agosto sarà obbligatorio il Green Pass.


A partire dal 1° giugno anche le competizioni sportive sono tornate ad avere il pubblico.

In particolare, le regole riguardano gli eventi e le competizioni di livello agonistico

e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paraolimpico.

A questi eventi si applicano le regole già stabilite per gli spettacoli, quindi in zona gialla,

la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso.

È richiesto il Super Green Pass.


Zona Gialla: Super Green Pass

In Zona Gialla, per l’accesso alle attività descritte in precedenza, e in particolare:
  • Spettacoli;
  • Spettatori di eventi sportivi;
  • Ristorazione al chiuso, con l’esclusione dei ristoranti all’interno degli alberghi (limitatamente ai clienti che vi alloggiano) e delle mense e servizi di catering;
  • Feste;
  • Cerimonie pubbliche;

Sarà obbligatorio il possesso del Super Green Pass,

ovvero della
sola Certificazione verde Covid-19 ottenuta in seguito a vaccinazione o guarigione.
 
Notoriamente, gli antivirali anticovid erano assolutamente inutili nel limitare i danni della pandemia
(https://ilchimicoscettico.blogspot.com/…/gli-antivirali-non…),

e remdesivir in USA era stato approvato per ordine di Trump
(https://ilchimicoscettico.blogspot.com/…/la-propaganda-poli…).

Sicuramente è ancora Trump a ordinare all' EMA’s human medicines committee (CHMP)
di raccomandarlo per l'estensione dell'uso in Europa (https://www.ema.europa.eu/…/meeting-highlights-committee-me…).

Oppure Gilead si è comprata il comitato.


Perché remdesivir non esiste, costa troppo.


Comunque, centrate il concetto: il CHMP (un branco di inutili burocrati idioti incapaci etc etc etc)
raccomanda per l'estensione dell'uso a dicembre 2021,
e lo fa perché ad oggi l'uso era limitato a pazienti ospedalizzati che richiedono ossigeno supplementare,
e da giugno 2020 c' è una Conditional Marketing Authorization.


Ricordatevelo bene: a dicembre 2020 un selezionato ensemble di probiviri, buonedonne, canuti decani etc
(aggiungere a piacere categorie) diceva che no, non andava usato.


Ma la cosa notevole è che questa raccomandazione arriva quando il ruolo dell'antivirale Gilead
è quasi sicuramente destinato a un massiccio ridimensionamento perché, venendo a paxlovid
(https://ilchimicoscettico.blogspot.com/2021/11/plaxovid.html)
EMA ha dato l'ok per l'uso nei paesi europei anche se il processo di approvazione non è concluso
(https://www.reuters.com/…/eu-regulator-says-pfizers-anti-c…/).


E paxlovid per modalità d'uso ed efficacia potrebbe davvero cambiare le carte in tavola,
ne è convinto addirittura Topol, che non può essere accusato certo di facili entusiasmi nei confronti dei nuovi farmaci anticovid, anzi
(https://erictopol.substack.com/p/why-paxlovid-is-a-just-in-…).

Paxlovid, a seconda dell'uso che se ne farà, probabilmente farà passare in secondo piano diversi mAb

tranne sotrovimab e evusheld, forse, il primo per la sua efficacia nei confronti delle varianti,

il secondo per il suo effetto preventivo e l'efficacia contro le varianti

AstraZeneca therapy works against Omicron; results mixed for Regeneron).


E se riesci ad evitare le ospedalizzazioni, remdesivir non serve più.


Quindi le prospettive sono eccellenti.

Ma, guardando all'Italia,

sono pronto a scommettere che non ci sarà alcuna fretta per concretizzarle.

Mi auguro vivamente di essere smentito, ma sapete come è...

May be a Twitter screenshot of text that says 'EU Medicines Agency @EMA_News The #CHMP recommends extending the use of #remdesivir to adults who do not require supplemental oxygen and who are at increased risk of progressing to severe #COVID19. Traduci il Tweet ema.europa.eu Meeting highlights from the Committee for Medicinal Produ... Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products Human Use (CHMP) 13-16 December 2021 12:18 PM 17 dic 2021 Twitter Web App'
 
Ma ceeeerto che sarà così.


Perchè noi siamo ancora fermi a Paracetamolo e Vigilante attesa,

così il malato peggiora e finisce in terapia intensiva

così le Aziende Sanitarie guadagnano di più ed i "filantropi" ....pure.



Ed i "fessi" si bevono di tutto.
 
La popolarità globale di Anthony Fauci è esplosa nei primi mesi del 2020 per un solo motivo:

tanti vedevano in lui "la voce della scienza" che contrastava la pseudoscienza di cui Trump
infarciva le sue dichiarazioni e i suoi tweet su COVID.

Fu allora che spuntarono anche da noi gruppetti inneggianti il suo nome.


Poi le cose, come succede di solito nella realtà, si sono complicate.

Il Commander In Chief dal riporto improbabile lanciava Operation Warp Speed
e gli USA balzavano in prima fila per uso di soluzioni farmaceutiche avanzate contro COVID prima e nuovi vaccini poi.

E questo per i fan di Fauci della prima ora era piuttosto difficile da digerire.

Fauci si produceva in un endorsement a remdesivir
e l'amministrazione federale si sforzava di farlo arrivare in ogni ospedale,
FDA chiudeva la porta in faccia - a ragione - al vaccino AZ e Fauci diceva "non ne abbiamo bisogno" e così via.


Oggi il nostro si iscrive esplicitamente tra le fila degli ottimisti, per quel che riguarda Omicron.

E questo è inaccettabile, per chi lo osannava un anno e mezzo fa.


"Il veterano direttore del National Institutes of Allergy and Infectious Diseases ha suggerito a STAT in un'intervista
che e' possibile che i vaccini attuali forniscano abbastanza protezione contro la nuova variante negli individui vaccinati...

Fauci ha sottolineato che si tratta di ipotesi, basate su come i vaccini hanno retto contro altre varianti di SARS-CoV-2.

Devono essere svolti studi, ha insistito...

“Le aziende stanno lavorando a booster specifici per la variante”

Ha detto Fauci a STAT.


Ma “Credo che qualcosa che non dobbiamo perdere di vista e' che le cose si potrebbero rivelare migliori di quel che ci aspettiamo.”

E questo per molti è il peggior messaggio di questo mondo.
 

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