Unicredit XS0470937243, loss absorption e tassazione
Una cortesia SOLE .....la Uni XS0470937243...HO provato a guardare il prospetto da te postato ....ma 150 pg in inglese , e con la mia conoscenza della lingua quasi pari a zero....il poco che ho capito è che non è cumulativa e ha delle clausole loss.....puoi dirmi qualcosa di più e tu cosa ne pensi.
Grazie
Ciao Vet,
ti ringrazio per la domanda e scusa in anticipo se tirero' per le lunghe.
La lettura di questo prospetto mi fa pensare che le clausole di loss absorption dei perpetual italiani siano tutte "fasulle" e transitorie.
Questa idea e' data dalla lettura della voce Taxation in cui si conferma che il fiscalista della mia banca seppure particolarmente tignoso e pedante ha purtroppo ragione.
Infatti, come gia' spiegato nei vari prospetti Intesa Generali etc. emessi dopo il 2006 la circolare che fa testo per tassare al 12,5% non e' quella del 2004 ma la
n°4 del 18.01.2006.
Cosa spiega questa circolare ?
"Per i titoli e gli strumenti finanziari che non presentano queste
caratteristiche
bisognera' di volta in volta verificare, a seconda del
rapporto che ha dato origine al titolo o allo strumento finanziario,
se essi
possano rientrare o meno tra le obbligazioni ed i titoli similari.
Al riguardo,
si ricorda che le obbligazioni vere e proprie sono identificate in
funzione del diritto al rimborso integrale del capitale, come valore minimo
assicurato, alla scadenza del prestito. A quest'ultimo proposito si precisa
che la scadenza del prestito puo' anche non essere ancorata ad una data
precisa, ma puo' essere legata alla durata della societa' o alla sua
liquidazione qualora la societa' sia costituita a tempo indeterminato (come
espressamente consentito dall'articolo 2328, comma 2, n. 13), del codice
civile).
Qualora, invece, non sia assicurato il rimborso integrale del capitale
mutuato - in mancanza dei requisiti previsti per il loro inquadramento come
azioni o titoli assimilati - i titoli e gli strumenti finanziari rientrano,
piu' genericamente, tra i titoli di massa indicati nell'art. 67, comma 1,
lettera c-ter) del TUIR che, se produttivi di redditi di capitale (ossia se
derivanti da un impiego del capitale),
rientrano nella disciplina dei titoli
atipici di cui all'articolo 5 del Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649."
Come aggirano l'ostacolo le banche italiane ?
Nel prospetto fanno finta di nulla e del rimborso integrale a scadenza non parlano ma intanto molto "astutamente" reintegrano sempre la loss absorption al momento del rimborso , qualunque esso sia (anticipato, per motivi di tassazione etc)
In pratica il titolo potra' essere decurtato temporaneamente ma deve sempre essere rimborsato al valore nominale.
Attenzione, e' sempre e solo teoria , se non ci sono soldi non si vede una lira
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, e' solo il principio che conta.
Questa Uncredit non fa eccezione , addirittura in presenza di una riduzione del nominale gli interessi vengono comunque corrisposti sul valore nominale pieno
![Pollice su! :up: :up:](/images/smilies/thumbsup.gif)
. (ovviamente l'emittente o il garante devono essere usciti dalla situazione di "capital deficiency" che ha generato la loss absorption altrimenti non possono pagare cedole.)
Mi pare che questo non succeda per i titoli esteri che anzi hanno spesso delle clausole di "winding-up" (liquidazione) che eliminano il diritto al rimborso integrale del capitale anche quando non c'e' loss absorption nel prospetto.
Se poi le banche gentilmente se ne fregano e tassano tutto al 12,5% va bene ugualmente..anzi meglio
Doppia attenzione , non vorrei essere frainteso.
Diamo per scontato che Unicredit richiami nel 2019 : in quella data l'eventuale loss absorption verra' reintegrata , ma se da qui al 2019 in nominale dovesse essere decurtato ad esempio del 50% e' chiaro che il titolo varrebbe di conseguenza e sarebbero cavoli amarissimi per chiunque avesse necessita' di vendere proprio nel periodo in cui il nominale e' ridotto a causa della loss absorption.
Nel caso di winding-up (liquidazione) c'e' una ulteriore scappatoia.
Il perpetual non e' emesso da Unicredit ma da UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A. e garantito da Unicredit che puo' decidere di sostituire l'emittente con un altro "in buona salute" ( in realta' " in good standing under the laws of its jurisdiction" credo significhi "in regola con la normativa vigente") o sostituirsi direttamente all'emittente.
La scadenza e' 2050 perche' questa e' al momento la data di scioglimento di Unicredit.
UniCredit S.p.A. (UniCredit), established in Genoa by way of a private deed dated 28 April 1870 with
an expiry date of 31 December 2050.
Altre clausole particolari non ne vedo , c'e' qualcuno che ha voglia di controllare? l'argomento mi pare interessante.
ps.
Emittente/Issuer : UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Garantita da : UniCredit S.p.A. (
UniCredit or the Guarantor).
Taglio : 50.000 , incrementi di 1.000 -
non cumulativa - 8,125% fino a giugno 2019 ( e' stata emessa in dicembre ma stacca in giugno, prima cedola giugno 2010) poi euribor 3 mesi + 6,65%
Make whole amount : in alcuni casi di rimborso anticipato potrebbe essere rimborsata d un valore maggiore del nominale (make whole amount)
Sospensione della cedola sia obbligatoria che facoltativa.
Facoltativa se nell'anno immediatamente precedente al pagamento della cedola l'emittente non ha avuto utili distribuibili e/o non ha deliberato o distribuito dividendo su junior securities (azioni ordinarie, di risparmio, privilegiate)
Obbligatoria qualora pagando la cedola l'emittente od il garante incorrano in "capital deficiency event" oppure qualora siano gia' in situazione di "capital deficiency event" al momento di pagare.
Capital Deficiency Event means (a) as a result of losses
incurred by the Guarantor, on a consolidated or nonconsolidated
basis,
the total risk-based capital ratio
(coefficiente patrimoniale complessivo) of the Guarantor, on
a consolidated or non-consolidated basis as calculated in
accordance with applicable Italian banking laws and
regulations, and either (i) reported in the Guarantor’s
reporting to the Lead Regulator (currently Matrice dei Conti)
or (ii) determined by the Lead Regulator and communicated
to the Guarantor, in either case,
falls below the then
minimum requirements "
(scende sotto i requisiti minimi)
of the Lead Regulator specified in
applicable regulations (currently equal to 5 per cent.
pursuant to the
attualmente il 5 % secondo le Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale
per le Banche, set out in the Bank of Italy’s Circolare n. 263,
dated 27 December 2006, as updated on 15 January 2009
and as further amended or updated from time to time) and
the Supervisory Guidelines of the Bank of Italy (Istruzioni di
vigilanza della Banca d'Italia); or (b) the Lead Regulator, in
its sole discretion, notifies the Guarantor that it has
determined that the Guarantor’s financial condition is
deteriorating such that an event specified in (a) above is
likely to occur in the short term.