tassazione 27% - novita'
Ciao,
oggi grazie alla banca ho avuto la possibilita' di parlare con due specialisti di questioni fiscali e tributarie.
Il fiscalista consulente esterno della banca che ha esaminato i prospetti dei perpetual in mio possesso ed il responsabile di fisco e tributi di uno dei piu' importanti quotidiani economici italiani.
Partendo dal famoso perpetual Bank of Ireland , che usero' per fare un esempio pratico , ho potuto capire qualcosa in piu' circa la tassazione dei titoli irredimibili.
Purtroppo la tassazione al 12,5% non e' per nulla scontata .
Per quanto riguarda i titoli irredimibili la circolare 26/e del 2004 e' valida in un unico punto :
“Sulla base di tale interpretazione, si ritiene che non comportino una
partecipazione indiretta ai risultati economici della societa' emittente le
obbligazioni e gli altri titoli irredimibili emessi dalle banche (italiane)ai sensidell'articolo 12 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Si tratta di titoli i cui proventi sono costituiti da interessi. Tuttavia, in caso di andamento negativo della gestione, l'emittente puo' sospendere il pagamento degli interessi e, in determinate ipotesi, imputarli a copertura delle perdite.
Nell'ipotesi descritta, infatti, la remunerazione delle predette
obbligazioni non assicura una partecipazione agli utili della banca che li
ha emessi, essendo tale remunerazione parametrata normalmente a tassi diinteresse correnti. Pertanto, l'eventualita' che tali interessi, in caso di perdite, siano sospesi ed imputati alla loro copertura, non incide sulla disciplina strutturale dei titoli in argomento, che e' quella tipica delle obbligazioni.”
I vari articoli di giornale , anche recenti , che hanno esteso questo principio a tutti i titoli irredimibili o li hanno assimilati alle azioni sono da considerarsi errati.
I titoli irredimibili devono obbligatoriamente poter essere assimilati alle obbligazioni , in caso contrario saranno considerati atipici e quindi tassati al 27%.
Fondamentale e' l'assenza di clausole che compromettano il rimborso integrale del capitale.
La circolare che fa testo e' la 4 del 2006 :
“In conclusione, alle remunerazioni delle partecipazioni e degli
strumenti finanziari di fonte estera che presentano i requisiti richiesti
dalla norma si rende applicabile il regime previsto per le azioni di fonte
italiana che comprende, oltre a quello previsto per i dividendi, anche
quello per le plusvalenze derivanti dal realizzo dei suddetti titoli nelle
sue differenti articolazioni applicabili per i soci persone fisiche, per i
soci imprenditori soggetti ad IRPEF e per i soci soggetti ad IRES.
Per i titoli e gli strumenti finanziari che non presentano queste
caratteristiche bisognera' di volta in volta verificare, a seconda del
rapporto che ha dato origine al titolo o allo strumento finanziario, se essi possano rientrare o meno tra le obbligazioni ed i titoli similari. Al
riguardo, si ricorda che le obbligazioni vere e proprie sono identificate in funzione del diritto al rimborso integrale del capitale, come valore minimo assicurato, alla scadenza del prestito.
A quest'ultimo proposito si precisa che la scadenza del prestito puo' anche non essere ancorata ad una data precisa, ma puo' essere legata alla durata della societa' o alla sua liquidazione qualora la societa' sia costituita a tempo indeterminato (come espressamente consentito dall'articolo 2328, comma 2, n. 13), del codice civile).
Qualora, invece, non sia assicurato il rimborso integrale del capitale
mutuato - in mancanza dei requisiti previsti per il loro inquadramento come azioni o titoli assimilati - i titoli e gli strumenti finanziari rientrano, piu' genericamente, tra i titoli di massa indicati nell'art. 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR che, se produttivi di redditi di capitale (ossia se derivanti da un impiego del capitale), rientrano nella disciplina dei titoli atipici di cui all'articolo 5 del Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649.
Tali disposizioni - avendo portata innovativa - hanno effetto per i
periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006.”
[FONT=Courier, monospace]Per far capire meglio la questione vi porto l'esempio del titolo Bank of Ireland di cui e' disponibile il prospetto sul forum.[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]In ottica prudenziale, io a dire il vero la chiamerei restrittiva , il titolo potrebbe essere assogettato al 27% perche' in alcuni casi e' prevista la trasformazione in Upper Tier 2.[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]Nel prospetto non sono specificate le condizioni della Upper Tier 2 , pertanto non vi e' assoluta certezza che il requisito richiesto dalla circolare 4/2006 (rimborso integrale del capitale) sia soddisfatto.[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]Proprio toccando questo punto ho appreso che anche le Upper Tier 2 dovrebbero essere considerate titoli atipici e quindi tassate al 27% [/FONT][FONT=Courier, monospace]qualora il prospetto contempli clausole di loss absorption tali da compromettere il rimborso integrale del capitale.
[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]Pertanto la lettura dei prospetti e' l'unico mezzo certo per decidere quale tassazione adottare e se siete tassati al 12,5% significa che :
[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]1)la banca ha letto i prospetti ed ha deciso che i vostri perpetual sono assimilabili ad obbligazioni.[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]2)la banca non ha letto i prospetti ed ha deciso (erroneamente) di tassare tutti i perpetual al 12,5%.[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]3)la banca non ha applicato interpretazioni restrittive ed ha deciso per il 12,5% anche in presenza di dubbi.[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]Chi pretende di tassare sempre e comunque al 27% sbaglia in senso contrario.
[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]Io al momento sono l'esempio di quanto l'interpretazione possa incidere sulla tassazione.[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]Infatti ho un titolo gemello del BoI , con prospetto identico nel punto incriminato, per il quale e' stata precedentemente stabilita la tassazione al 12,5%.[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]Per questo motivo fortunatamente non e' stato sottoposto all'attenzione dell'attuale fiscalista.[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]Per risolvere il mio caso ho scritto nel pomeriggio alla BoI , spero che mi rispondano.[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]Qui sotto il passaggio "dubbio" e lo stesso passaggio preso dal prospetto Barclays tassato al 12,5%..[/FONT]
[FONT=Courier, monospace]Bank of Ireland , al momento tassazione presunta 27%.
[/FONT]
Exchange, variation or redemption for taxation
Upon the occurrence of certain changes in the treatment of the Preferred
Securities for taxation purposes, the Issuer may, subject to the prior
reasons consent of the Central Bank of Ireland and of the Guarantor, either redeem the Preferred Securities at their principal amount or (in the
circumstances set out herein) at their Redemption Price, in each case
together with any Outstanding Payments, or (ii) exchange the Preferred
Securities for, or vary the terms of the Preferred Securities so that they
become, Upper Tier 2 Securities or, if such change in tax treatment also
affects or would affect the Upper Tier 2 Securities and provided the
Issuer is Solvent, redeem all, but not some only of the Preferred
Securities at their principal amount together with any Outstanding
Payments.
Exchange, variation or redemption for regulatory reasons
The Preferred Securities will qualify as Tier 1 Capital for the purposes of
the Central Bank of Ireland's capital adequacy regulation of the
Guarantor. If at any time the Preferred Securities cease to qualify as Tier
1 Capital, the Issuer may, subject to the prior consent of the Central Bankof Ireland and of the Guarantor either (i) redeem the Preferred Securities at their Redemption Price together with any Outstanding Payments or (ii) exchange the Preferred Securities for, or vary the terms of the Preferred Securities so that they become, Upper Tier 2 Securities or, if either such exchanged or varied securities do not or would not constitute Upper Tier 2 Capital of the Guarantor or a change in tax treatment as referred to under "Exchange, variation or redemption for taxation reasons" above also affects or would affect the Upper Tier 2 Securities, and provided the Issuer is Solvent, redeem all, but not some only, of the Preferred Securities at their principal amount together with any Outstanding Payments.
Titoli gemello tassato al 12,5% (Barclays)
Exchange, variation or redemption for taxation reasons
Upon the occurrence of certain changes in the treatment of the RCIs for
taxation purposes, the Bank may, subject to the prior consent of the FSA,
exchange the RCIs for, or vary the terms of the RCIs so that they become,
Upper Tier 2 Securities or, if such change in tax treatment also affects or would affect the Upper Tier 2 Securities and provided the Auditors of the Bank have reported to the Trustee within the previous six months that the Solvency Condition is met, redeem all, but not some only, of the RCIs at their principal amount together with accrued interest and all other amounts outstanding thereon.
Exchange, variation or redemption for regulatory reasons
The RCIs will constitute Tier 1 Capital for the purposes of the FSA’s capital
adequacy regulation of the Bank. If at any time the RCIs cease to constitute Tier 1 Capital, the Bank may, subject to the prior consent of the FSA, exchange the RCIs for, or vary the terms of the RCIs so that they become, Upper Tier 2 Securities or, if such exchanged or varied securities do or would not constitute Upper Tier 2 Capital of the Bank and provided the Auditors of the Bank have reported to the Trustee within the previous six months that the Solvency Condition is met, redeem all, but not some only, of the RCIs at their principal amount together with accrued interest and all other amounts outstanding thereon.