Divieto di vendita allo scoperto CONSOB (1 Viewer)

anonimus08

Forumer storico
Ciao a tutti, da quando ho aperto questo thread vedo che purtroppo la confusione regna sovrana, la colpa certo non è dei traders ma della Consob e delle altre Società di controllo delle borse europee ke non hanno assolutamente chiarito (anke con le FAQ) cosa si può shortare e cosa non, man mano ke trovo qualcosa in rete lo aggiungo serve solo a livello informativo non mi pare il caso di riskiare operatività short se non con piattaforme USA tipo Global Futeres ecc. dove non ci sono problemi a shortare il nostro indice (però Global x es. ormai da mesi da solo operatività sul miniFTSEMIB).



I punti controversi di una normativa scritta sotto il sole d’agosto



Cosa dice la Consob sui punti controversi? Dopo l’entrata in vigore del provvedimento sono stati già pubblicate diverse FAQ segno, come sostiene più di un trader, che “dalla stesura originaria non si è capito una mazza”.
A onore del vero va detto che le FAQ (le risposte alle domande più frequenti) sono state pubblicate quasi in carta carbone nei contenuti anche sui siti della Autoritè des Marchès Financiers , della Financial Service and Markets Authority belga, della Comision Nacional del Mercado de Valores, della Hellenic Republic Capital Market Commision o della nostrana Consob.
Segno evidente che il problema vero di questo provvedimento è che è stato scritto male o in modo incompleto a livello “comunitario”.
Ma cosa dice in sintesi questo provvedimento ?
Possiamo dire, dopo alcune settimane dell’entrata in vigore e dalla lettura della FAQ di Consob, quello che in sintesi abbiamo capito fra le norme principali dopo aver letto il provvedimento originario e tutti gli aggiornamenti successivi che si susseguono come foglie che cadono:
- non è possibile andare short sulle azioni dei titoli bancari e finanziari che fanno parte degli elenchi (qui è possibile vedere la lista completa);
- se si era short su questi titoli prima dell’entrata in vigore del provvedimento (ovvero il 12 agosto) direttamente o tramite derivati (come futures, Etf short, put e altri strumenti “diabolici”) non c’è obbligo di ricoprirsi;
- non è consentito (anche intraday) aprire nuove posizioni short dall’entrata in vigore del provvedimento né tramite titoli, né tramite futures, Etf short, covered, certificati e altri derivati se l’indice sottostante il derivato include strumenti finanziari oggetto del divieto. In pratica vendere Fib e Mini Fib o Etf short solo per puntare sul ribasso non è possibile più farlo fino al 30 settembre, data in cui è stata prorogato il provvedimento;
- se un investitore deteneva prima dell’entrata in vigore della norma una posizione short e vuole effettuare il cosiddetto roll-over (ovvero traslarla in un mercato a termine su una successiva scadenza) questo è consentito a patto naturalmente di non incrementare la posizione short originaria;
Ma è possibile andare short con finalità di copertura? Ovvero se si ha una posizione al rialzo (long) su determinati titoli e si vuole proteggerla con un’operazione short sui derivati, ad esempio vendendo Fib o Mini Fib, è consentito?
Qui il sito della Consob, ma in realtà anche quello delle altre autorità di controllo estere che hanno adottato simili provvedimenti, non fa chiarezza ma anzi sembra voler confondere le acque, nascondendosi dietro un dito.
L’autorità di controllo italiana dice, infatti, nelle FAQ che gli investitori con posizioni lunghe aperte sul mercato azionario o su di un paniere tra quelle incluse nell’elenco ex Delibera 17902 possono coprire il relativo rischio mediante operatività in derivati o in altri strumenti finanziari (ad esempio Etf) su indice.
Tutto chiaro? No, perché nel capoverso successivo dice “che l’assunzione di posizioni nette corte in strumenti finanziari che possono rinvenire dalla negoziazione di derivati o altri strumenti finanziari su indice” è permessa “purchè siano marginali e a patto che la negoziazione sia finalizzata a coprire il rischio complessivo del proprio portafoglio”.
Che significa? Poniamo che abbiate un giardinetto di titoli dal valore di 75 mila euro e magari vi siete sbarazzati (e bene per voi vedendo le attuale quotazioni) negli scorsi mesi dei titoli bancari e assicurativi. Se vendete (ovvero andate “short” o corti) di un contratto sul future FTSE MIB (Fib) di fatto andate in questo modo implicitamente io sinteticamente anche short di titoli bancari e assicurativi che sono oggetto del divieto (Azimut, Intesa, Unicredit, Banco Popolare, Mediolanum, Mediobanca etc…).
Sapendo che il peso di questi titoli bancari-assicurativi come capitalizzazione sul derivato della Borsa Italiana sul più importante derivato (il Fib) è di circa il 35% è possibile andare short con finalità di copertura (un’arma importante a disposizione dei risparmiatori per proteggersi nelle fasi avverse e non proprio un qualcosa di speculativo) se non si posseggono nella posizione long nella stessa percentuale questi settori e titoli?
Ovvero se io sono al rialzo su un paniere di titoli (e non posseggo quasi alcun titolo bancario e assicurativo oggetto del divieto o il loro peso nel portafoglio è trascurabile e nell’ordine di pochi punti percentuali) per 100 e vado al ribasso per analogo importo attraverso per esempio il Fib o miniFib (che include anche i titoli oggetto del divieto per un peso di circa il 35%) posso farlo?
Per avere una risposta definitiva a questa domanda occorre forse affidarsi a Renucio Boscolo, considerato il più importante interprete delle terzine di Nostradamus o organizzare una spedizione capitanata da Indiana Jones a rovistare gli uffici di Stevev Maijoor, presidente della European Securities and Markets Authority (Esma), l’autorità europea sui mercati finanziari per verificare se in qualche appunto a qualche super esperto sia venuto in mente di stabilire a quanto ammonta la “modica quantità” o sia almeno passato per la testa.
Inutile avere, infatti, una risposta chiara dalla Consob come dalla Amf francese su questo punto. Chi ci ha provato (compresi noi) si è trovato per ora di fronte a un muro di gomma. I super tecnici delle autorità di controllo di mezza Europa scrivono in un provvedimento che è consentito operare al ribasso con finalità di copertura purchè la posizione short complessiva sui titoli bancari-assicurativi oggetto del divieto sia “marginale” (“à la marge” in francese) ma non definiscono cosa intendono per marginale.
Il 2, il 5, 10, 25 o 35 per cento? Chi lo capisce è bravo e la Consob nei quesiti posti dai risparmiatori e dagli operatori su questa tema non si sbottona: “La Consob (così come le altre Autorità europee che hanno adottato analoghe misure di divieto) non ha definito un “livello” di marginalità” risponde ai risparmiatori che chiedono lumi su questo punto.
Inutile dire che questa vaghezza è fonte di grande irritazione per banche, sim, operatori e trader e contribuisce a creare solo confusione e atteggiamenti diversi da banca a banca, da sim a sim.
Marginale nel dizionario dei sinonimi significa accessorio, secondario, trascurabile, inessenziale, irrilevante e sarebbe bello che invece che consultare il Devoto-Oli, la Treccani o gli esperti dell’Accademia della Crusca chi opera a Piazza Affari possa avere una risposta chiara dalla Consob in merito che prima di emanare una norma “fotocopia” (come suggeriscono diversi operatori e responsabili titoli interpellati che nell’anonimato non si esprimono proprio con parole di grande apprezzamento verso la Consob e i Vegas boys) la valuti attentamente e criticamente, fornendo il proprio contributo.
“Ci sarà sicuramente qualcuno a Roma che ne capirà di derivati e short e fra questi sicuramente il commissario Consob Michele Pezzinga con un passato operativo in Akros, Eptasim e Centrosim – suggerisce un trader – invece che poi intervenire con FAQ, interpretazioni ex post, risposte sibilline e smozzicate o silenzi imbarazzati o imbarazzanti”.

“Siccome la Consob italiana non risulta che sia stata ancora commissariata da Parigi o Berlino – spiega un altro trader – sarebbe auspicabile che Vegas e i suoi funzionari chiarissero veramente e in modo comprensibile tutti i dubbi sulla normativa”.

Questo è quello che si dice lontani dalle orecchie di Consob, come carbonari, fra gli operatori bancari e i trader anche se nessuno è disposto a dirlo pubblicamente. Ma siccome non siamo nell’Unione Sovietica di Stalin o nella Libia di Gheddafi ci sembra giusto come MoneyReport.it (fornire un’informazione indipendente vuol dire anche questo e non nascondersi dietro un dito) riportare il sentiment attuale nei confronti della Consob, ben lieti di ospitare un eventuale risposta dell’authority e chiarimento ai punti sollevati (ci abbiamo provato nell’ultima settimana con telefonate e email ma inutilmente con il supporto dello stesso ufficio stampa della Consob che si trova a gestire sicuramente una situazione antipatica se i propri funzionari comunicano, volenti o nolenti, in questo modo).
Le sanzioni per chi trasgredisce il divieto di operare short

Ma cosa rischia chi viola questo provvedimento? La Consob ricorda in merito che le sanzioni sono quelle previste nell’articolo dal Testo Unico della Finanza per l’ostacolo alle funzioni di vigilanza. Quello che prevede fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila“.
L’autorità di controllo può fare dei controlli a campione presso gli intermediari e richiedere, infatti, i nominativi dei shortisti.
Andare al ribasso su Intesa, Unicredit, Mediolanum e compagnia (magari inconsapevolmente e per effetto anche di una normativa oscura e mal scritta e chiarita a spizzichi e bocconi) merita per un piccolo risparmiatore o trader (diverso è il caso per un istituzionale) una simile pena? Sono proprio i piccoli speculatori e i trader gli “untori” a cui dare la caccia? La colpa della crisi delle Borse e di buona parte dell’economia occidentale è ascrivibile a queste categorie con normative oscure in alcuni punti perfino per chi le ha stilate?
Noi crediamo di no e non per demagogia.
E non pensiamo di essere i soli.

Questa è la parte + interessante dell'articolo cho vuole legerlo tutto vada qui:
QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DEL PROVVEDIMENTO CHE VIETA LE VENDITE ALLO SCOPERTO

:ciao:
 

Whitedog

Forumer attivo
ma se io ho tipo 3/4 mini long e mi copro con 1 mini short su nostro indice si puo? da quello che si legge cosi si dovrebbe potere, confermate?


short che si chiude quando ancora si hanno i long, quindi non si resta mai solo con lo short e basta.
Da qualche parte, nelle faq della consob mi sembra, si parla di posizione netta che non deve essere short, se sei per 3/4 long e per 1 short, io direi che la tua posizione netta è 1/4 short punto, quindi non sei in regola.
 

suonatorejones

Forumer storico
guarda ti ho fatto una ricerca veloce, ... mi pare che al momento la germania non vieti, ma sta cambiando atteggiamento?
di sicuro qui c'è scritto cosi'

"""Il blocco dello short seling divide l`Europa -Accordo solo tra 4 Paesi: contrari Inghilterra, Austria e Olanda - Germania e Francia chiedono di più. (Morya Longo )
omissis...........
Il primo argine contro le vendite allo scoperto (quelle effettuate senza avere l`immediata disponìbilìtà dei titoli con l`obiettivo di guadagnare dai ribassi di Borsa) è stato eretto giovedì notte: sotto il coordinamento dell`European Securities and Markets Authority, la Consob italiana e le Autorità di vigilanza di Francia, Belgio e Spagna hanno stabilito il divieto di vendere allo scoperto alcune azioni bancarie e assicurative per 15 giorni. Ogni Paese, proprio nel giorno del rimbalzo su tutte le Borse, ha pubblicato una lista di titoli: per l`Italia sono 29.

omissis...
Anche la Germania, che non ha aderito al blocco deciso giovedì notte, chiede qualcosa in più: vuole che vengano vietate tutte le vendite allo scoperto «nude» in tutta Europa. Quelle su azioni, ma anche quelle su titoli di Stato e quelle realizzate con i credit default swap. Anche la Commissione europea è a favore di un`azione comune. Contraria a qualsiasi divieto, invece, la Gran Bretagna, Paese tradizionalmente più orientato a difendere il libero mercato (e gli interessi delle grandi banche). E contrarie si dicono anche Olanda e Austria.

""""
grazie, era quello che avevo letto anche io :up:
 

smallville

Banned
Da qualche parte, nelle faq della consob mi sembra, si parla di posizione netta che non deve essere short, se sei per 3/4 long e per 1 short, io direi che la tua posizione netta è 1/4 short punto, quindi non sei in regola.


però si parla di short consentito a patto che sia marginale e per copertura, il mio caso mi sembra proprio di copertura, rispetto al capitale investito nel mio portafoglio la posizione short è marginale.
 

suonatorejones

Forumer storico
Ciao a tutti, da quando ho aperto questo thread vedo che purtroppo la confusione regna sovrana, la colpa certo non è dei traders ma della Consob e delle altre Società di controllo delle borse europee ke non hanno assolutamente chiarito (anke con le FAQ) cosa si può shortare e cosa non, man mano ke trovo qualcosa in rete lo aggiungo serve solo a livello informativo non mi pare il caso di riskiare operatività short se non con piattaforme USA tipo Global Futeres ecc. dove non ci sono problemi a shortare il nostro indice (però Global x es. ormai da mesi da solo operatività sul miniFTSEMIB).




beh, per i futures e cfd sugli indici americani non dovrebbero esserci problemi...a meno che intesa e ucg non facciano parte anche dello sp500:lol:
 

Whitedog

Forumer attivo
però si parla di short consentito a patto che sia marginale e per copertura, il mio caso mi sembra proprio di copertura, rispetto al capitale investito nel mio portafoglio la posizione short è marginale.
Sì, se nel tuo portafoglio, oltre ai 3/4 di minilong ed 1 di minishort da te indicati prima, hai altro da andare a coprire, tra cui almeno alcuni titoli oggetto di divieto, non certo ad esempio, che ne so, tiscali/stm/fiat/etc. che si possono tranquillamente shortare, la tua posizione netta marginale non sarebbe short.
Se invece il tuo investimento è 3/4 minilong ed 1 minishort, sei sanzionabile perchè, come detto prima sei per 1/4 short.
 

smallville

Banned
a me su ig markets ogni mattina arriva il resoconto delle mie posizioni aperte e chiuse.
ho controllato, ora mi dice posizione long 31000 e posizioni short 0, totale posizioni nette 31000.
dello short non c'e traccia perche si annulla col long, quindi se la consob dovesse contattarmi, come prove ho tutti i documenti che dimostrano che, nel periodo della direttiva, non avevo posizioni nette short, ma solo una di copertura che si annulla col long.
 

anonimus08

Forumer storico
Dal sito dell'ADUSBEF:

CONSOB: MANCATO DIVIETO SHORT SELLING,DELIBERATO IN RITARDO A MISURA DI BANCHIERI,PRODURRA’ A VEGAS UNA CLASS ACTION PER OMESSA VIGILANZA
UNICATO STAMPA

CONSOB: MANCATO DIVIETO SHORT SELLING, DELIBERATO IN RITARDO A MISURA DI BANCHIERI,PRODURRA’ PROBABILE AZIONE RISARCITORIA,UNA CLASS ACTION PER OMESSA VIGILANZA CONTRO MISSIONE BORSA SUCCURSALE DELL’ABI.

La Consob di Vegas,vera e propria succursale dell’Abi, non finisce mai di stupire ! Di fronte alle richieste ufficiali inoltrate da Adusbef e Federcosumatori l’11 luglio 2011 di vietare tutte le vendite allo scoperto per calmierare la speculazione sui mercati, che hanno generato cadute rovinose di titoli di Stato ed azioni, il presidente Vegas ha assecondato i desiderata di banche e società finanziarie le quali,dopo aver ottenuto dall'Europa un forte annacquamento delle regole contabili del loro attivo, e dal Governo italiano un'esenzione dalla contabilizzazione delle perdite sui titoli di Stato, hanno avuto dalle autorità dei principali Paesi europei la proibizione delle vendite allo scoperto, quasi esclusivamente sui titoli bancari.
Di fronte alla crisi del modello americano, di leve finanziarie che poggiano sulle sabbie mobili, istigazione al debito e derivati OTC (Over The Counter) scambiati fuori dai mercati regolamentati, ben 700.000 miliardi di dollari a fronte di un PIL mondiale di 55.000 miliardi, banchieri e finanzieri italiani hanno già richiesto il divieto della diffusione dei rating sui prodotti finanziari, avendo già ottenuto l’oscuramento e la censura preventiva su tutte le notizie negative riguardanti le stesse banche, seguendo un modello cinese di censura e repressione.
Adusbef e Federconsumatori,che avevano ufficialmente chiesto alla Consob un provvedimento urgente per vietare le vendite allo scoperto, suffragate anche dalla reazione dei mercati che in data 12 agosto hanno subito un considerevole recupero dopo il divieto dello short selling, con effetto immediato coordinato tra Roma, Parigi, Bruxelles e Madrid, hanno chiesto ai propri uffici legali di valutare le responsabilità della commissione per omessa vigilanza.
In data 11 luglio Adusbef e Federconsumatori, a fronte dell’attacco speculativo all’Italia, che sarebbe continuato perché le decisioni prese il giorno precedente dalla Consob di comunicare vendite allo scoperto pari allo 0,2 %,erano assolutamente insufficienti, in merito ad una decisione che non bloccava la speculazione perchè non comprende i derivati ed i sottostanti, ma soprattutto non include i broker esteri, quando è noto che la speculazione deriva soprattutto da fondi inglesi ed americani. In realtà lo sapeva bene anche la Consob, che interfacciandosi con Borsa Italiana (che ha i tabulati di tutte le contrattazioni) vede in tempo reale chi sono gli speculatori.
Una Consob che non sia la succursale dell’Abi e degli interessi delle banche e dei banchieri, avrebbe il dovere di porre in essere questi comportamenti, per frenare la speculazione:
1) Blocco dello short selling intraday e overnight (proveniente sia dall’italia che dall’estero) su tutti i mercati regolamentati, comprendendo nel blocco sia i titoli azionari che obbligazionari e i relativi sottostanti e derivati, come anche Il future sull’indice e relativi derivati.
2) Blocco delle vendite allo scoperto cosi’ dette naked, ovvero in marginazione, siano esse provenienti dall’italia che (soprattutto) dall’estero su tutti gli strumenti sopra citati, interfacciando controlli incrociati coi tabulati forniti da borsa italiana, al fine di verificare se
qualche broker estero non rispetti il divieto.
3) Obbligo della immediata ricopertura su tali strumenti per tutti i brokers (italiani ed esteri) che, per conto proprio o per conto terzi, abbiano effettuato un naked short selling su qualunque strumento finanziario quotato a piazza affari, ivi compresi derivati e sottostanti.
4) Costante monitoraggio, attraverso i dati forniti da Borsa Italiana, sugli ordini di vendita passanti sui finanziari quotati e relativi sottostanti e derivati , quantomeno quelli quotati nell’indice principale.
5) Costante monitoraggio e incrocio di controlli con Borsa Italiana relativa ai titoli di stato quotati, per verificare che ria rispettato il divieto di short selling.
6) Ammenda fino a 5 milioni di euro per chiunque non rispetti tale divieto.
La Consob preposta alla tutela di interessi generali e del risparmio,non sta tutelando nulla e nessuno, alimentando con i suoi provvedimenti ‘spot’ da veri e propri “pannicelli caldi”, una speculazione che oramai passa alla cassa ogni giorno a danno dei piccoli investitori e delle casse pubbliche visto l’aumento costante ed allarmante dello spread rendimento BTP – Bund tedesco, che ci costringe ad andare sui mercati a rifinanziarci a costi sempre maggiori, proprio a causa della speculazione, con conseguenze sui conti pubblici e sulle tasse dei cittadini !
Consob,che sa bene da dove arrivano gli ordini short e che dietro Moody’s, c’è un fondo che
lavora anche in Italia partecipato dalla stessa Moody’s col 3.29%: è il fondo BlackRock, lo stesso che nei giorni scorsi aveva parlato di rischio Italia !
Ma che cosa significa esattamente vendere allo scoperto? In sostanza è quello che avviene quando un operatore vende titoli, o altri strumenti finanziari, senza detenerli effettivamente. La scommessa che fa l’operatore è che, dopo averlo venduto, il titolo scenda ulteriormente, in modo da poterlo comprare a un prezzo ribassato rispetto a quello pattuito e poi consegnarlo all’acquirente ricavandone un guadagno. Insomma, chi vende allo scoperto punta sul ribasso di un titolo o dell’intero mercato.
E nel caso di grandi hedge funds o altri operatori che intervengono con vendite massicce proprio le loro mosse possono favorire quel ribasso grazie al quale guadagneranno. Le vendite allo scoperto possono essere di due tipi: «vestite», quando il venditore ha fisicamente in mano i titoli, ottenuti quasi sempre in prestito da un intermediario finanziario in cambio di una commissione, o «nude», quando i titoli non sono proprio presenti.
Adusbef e Federconsumatori che hanno monitorato i movimenti di borsa e sui BTP avvenuti dall’11 luglio 2001, qualora dovessero avere un parere positivo dai loro uffici legali, non esiteranno a citare in giudizio in sede civile la Consob per omessa vigilanza con una formidabile class action, la cui inerzia ha prodotto danni enormi ai piccoli risparmiatori ed azionisti,il cosiddetto “parco buoi” e vantaggi enormi agli speculatori.

Elio Lannutti (Adusbef) – Rosario Trefiletti (Federconsumatori)
Roma,15.8.2011



Vabbè visto che ci hanno proibito di shortare potremmo sempre iscriverci all'Adusbef oFederconsumatori qualora dovessero decidersi a citare in giudizio in sede civile la Consob per omessa vigilanza con una formidabile class action.
:D:cool:
 

Whitedog

Forumer attivo
a me su ig markets ogni mattina arriva il resoconto delle mie posizioni aperte e chiuse.
ho controllato, ora mi dice posizione long 31000 e posizioni short 0, totale posizioni nette 31000.
dello short non c'e traccia perche si annulla col long, quindi se la consob dovesse contattarmi, come prove ho tutti i documenti che dimostrano che, nel periodo della direttiva, non avevo posizioni nette short, ma solo una di copertura che si annulla col long.
A bella sta cosa, a me invece finekkio ogni mattina che l'apro mi dice "divieto vendita allo scoperto (segue delibera consob)", tradotto: "leggiti tutta la pappardella, interpretela, fatti tutti i conti e poi caxxi tuoi".
Ma va a c.agare finekkio.:down::D
 

Andrew66

Forumer attivo
Gli investitori (non esentati) con posizioni lunghe aperte sul mercato azionario o su di un paniere di azioni tra quelle incluse nell’elenco ex Delibera n. 17902 possono coprire il relativo rischio mediante operatività in derivati o altri strumenti finanziari (ad es. ETF) su indice. In relazione a ciò, la Consob permette l’assunzione di posizioni nette corte in strumenti finanziari oggetto di divieto, che possono rinvenire dalla negoziazione di derivati o altri strumenti finanziari su indice, purché siano marginali e a patto che la negoziazione dell’indice sia finalizzata a coprire il rischio di mercato complessivo del proprio portafoglio.
Sono, tuttavia, vietate strategie operative che combinano l’operatività in derivati o altri strumenti finanziari su indice con altre transazioni allo scopo di aggirare il divieto.
 

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