Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
tassazione 27%

Ciao,
sono piuttosto perplesso (eufemismo).
Ho cambiato banca e qualche giorno fa ho notato che mi e' stata tassata al 27% la cedola di un perpetual.
Ho subito chiamato pero' ho l'impressione che ci sara' da inca@@arsi.
Sto aspettando la risposta ufficiale , al momento ho solo capito che dividono i perpetual in due categorie sulla base dei prospetti.
A voi risultano casi di perpetual tassati al 27% ? mi pareva che la questione fosse ormai chiarita da anni .
In particolare rettificheranno al 12,5% la tassazione sulla cedola incriminata ma ad esempio nel caso del BOI XS0125611482 , che a me sembra simile a tanti altri perpetual , ritengono di dover applicare il 27% perche' "atipico".
:down::down::down::down:
e' arrivata la spiegazione, ho l'impressione che il BOI venga tassato al 27% perche' e' una preferred share:-?:-?:-?
 

Allegati

Ciao,
avevo gia' mandato la circolare completa ! anzi si attaccano anche a quella circolare x tassare al 27%

ecco la risposta della banca , mi sembrano fusi , vorrebbero tassare al 27% tutti i perpetual che non garantiscono la restituzione del capitale , a questo punto piu' o meno tutti!

Abbiamo subito interessato il nostro studio di consulenza fiscale esterno che ci ha mandato come prima cosa un chiarimento sulla normativa dalla quale risulta che e' fondamentale
ai fini dell'identificazione del titolo "perpetual" come atipico o meno, diviene l'analisi, caso per caso, del prospetto informativo da cui emergono le diverse caratteristiche del titolo.

Ti allego:


1) CONSIDERAZIONI GENERALI SUI TITOLI PERPETUAL


I titoli cosiddetti "perpetual" hanno come caratteristica quella di non avere una scadenza del prestito ancorata ad una data precisa (da qui la definizione di "perpetual"). Dal punto di vista normativo, vengono disciplinati dall'art.12, comma 7 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) in cui si parla di "prestiti irredimibili".

Dal punto di vista fiscale, invece, tali titoli possono rientrare nella categoria dei cosiddetti "titoli atipici", a seconda che abbiano o meno determinate caratteristiche: in particolare, si definiscono "atipici" i titoli che non garantiscono la restituzione del capitale versato (vedi circolare n.26/e del 2004 e circ.10/e del 2005 allegate).
A tale proposito, diviene quindi necessario poter visionare preventivamente i prospetti informativi di tali titoli per poter verificare se essi garantiscono o meno la restituzione del capitale iniziale. Nel primo caso infatti essi verrebbero trattati come delle obbligazioni , mentre nel secondo caso, verrebbero trattati come titoli "atipici" (assoggettati, nel caso di emittenti italiani, alla ritenuta del 27%).
Infatti, per quanto riguarda i titoli "atipici" emessi da soggetti residenti, l'art.5 del D.L. 512/1983 (allegato) prevede che:

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio (emessi da soggetti residenti ovvero non residenti)operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione [1-2]. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi.

Pertanto, sarà direttamente il soggetto emittente il titolo "atipico" ad applicare la ritenuta del 27% (la banca non interverrà quindi come sostituto d'imposta) ed il cliente si vedrà accreditato sul proprio dossier il provento al netto della suddetta ritenuta.

Nel caso di soggetti emittenti esteri, invece, l'art.8 del D.L. 512/1983 (sopra citato) stabilisce che: "Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5 , nonché per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stessola ritenuta è operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5 . Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87 [1-2]. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'art. 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'art. 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate (articolo così modificato, in sede di conversione, dall'art. 1, legge 25 novembre 1983, n. 649).

In tale caso, infatti, sarà quindi il soggetto residente incaricato dall'emittente (normalmente la banca corrispondente italiana) ad agire come sostituto d'imposta nell'applicazione della relativa ritenuta e qualora non esista alcun soggetto collocatore italiano (che possa agire come sostituto d'imposta), tali redditi dovranno necessariamente essere indicati, da parte della persona fisica italiana, nel proprio quadro RM del modello UNICO 2008.

A tale proposito, si allega un prospetto riepilogativo che tratta sia il caso di titoli atipici sia di obbligazioni nel caso in cui il soggetto emittente sia italiano sia estero.

Infine, per alcuni titoli il cui rendimento è ancorato a parametri ed indici di natura finanziaria si è consolidato ormai l'orientamento di considerarli alla stregua dei derivati di cui all'art.67, comma 1, lettera c quater) del TUIR (rientrando così nella categoria dei redditi diversi) e pertanto assoggetandoli all'imposta sostitutiva del 12,5% sia nell'ambito del regime di risparmio amministrato che gestito.

Fondamentale, quindi, ai fini dell'identificazione del titolo "perpetual" come atipico o meno, diviene l'analisi, caso per caso, del prospetto informativo da cui emergono le diverse caratteristiche del titolo.
 
Dopo l 'osservazione fatta da Negus, che i prezzi su Onvista e sui siti dei mercati tedeschi potrebbero non essere accurati,....

Ho richiesto oggi alla mia banca di darmi i prezzi reali e lo spread bid ask di una lista di perpetual e di altre obbligazioni di cui ultimamente stiamo parlando.

A chi potesse interessare in ottica di acquisto allego il file i prezzi sono di oggi.
 

Allegati

Ciao,
avevo gia' mandato la circolare completa ! anzi si attaccano anche a quella circolare x tassare al 27%

ecco la risposta della banca , mi sembrano fusi , vorrebbero tassare al 27% tutti i perpetual che non garantiscono la restituzione del capitale , a questo punto piu' o meno tutti!

Abbiamo subito interessato il nostro studio di consulenza fiscale esterno che ci ha mandato come prima cosa un chiarimento sulla normativa dalla quale risulta che e' fondamentale
ai fini dell'identificazione del titolo "perpetual" come atipico o meno, diviene l'analisi, caso per caso, del prospetto informativo da cui emergono le diverse caratteristiche del titolo.

Ti allego:


1) CONSIDERAZIONI GENERALI SUI TITOLI PERPETUAL, ecc., ecc.,
gestito.

Fondamentale, quindi, ai fini dell'identificazione del titolo "perpetual" come atipico o meno, diviene l'analisi, caso per caso, del prospetto informativo da cui emergono le diverse caratteristiche del titolo.
...quindi non è automatica la tassazione del 12,5%....come si determina il regime "caso per caso"? mi sembra il solito casino al'italiana, e faccio fatica a comprendere.:-?
Negus, hai qualche chiarimento??
 
...quindi non è automatica la tassazione del 12,5%....come si determina il regime "caso per caso"? mi sembra il solito casino al'italiana, e faccio fatica a comprendere.:-?
Negus, hai qualche chiarimento??

Ne parlammo a lungo anche sul FOL, alcune banche (nonostante la circolare) continuano ad applicare la tassazione al 27%, altre la applicano al 12,50%.

Purtroppo in quelle situazioni spesso non c'è niente da fare, se non trasferire i titoli... :rolleyes:
 
piu' chiaro di cosi'...

Circolare 26 del 16.6.2004 :

Sulla base di tale interpretazione, si ritiene che non comportino una
partecipazione indiretta ai risultati economici della societa' emittente le
obbligazioni e gli altri titoli irredimibili emessi dalle banche ai sensi
dell'articolo 12 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385. Si tratta di titoli i cui proventi sono costituiti
da interessi. Tuttavia, in caso di andamento negativo della gestione,
l'emittente puo' sospendere il pagamento degli interessi e, in determinate
ipotesi, imputarli a copertura delle perdite.
Nell'ipotesi descritta, infatti, la remunerazione delle predette
obbligazioni non assicura una partecipazione agli utili della banca che li
ha emessi, essendo tale remunerazione parametrata normalmente a tassi di
interesse correnti. Pertanto, l'eventualita' che tali interessi, in caso di
perdite, siano sospesi ed imputati alla loro copertura, non incide sulla disciplina strutturale dei titoli in argomento, che e' quella tipica delle obbligazioni.


Ciao Negus,
memore delle vostre discussioni nella vecchia banca mi ero assicurato che tassassero al 12,5% prima di acquistare perpetual.
Ormai davo per scontato che la tassazione al 12,5% fosse applicata da tutte le banche invece e' sempre piu' chiaro che con le banche di scontato ci sono solo le fregature:down:
Addirittura dicono che mi invieranno un resoconto titolo per titolo .
Sono curioso di scoprire cosa ne uscira' , postero' comunque eventuali novita' che potrebbero essere utili a tutti.
 
pero'....sempre circolare 26

ecco il motivo del 27% :

Continuano, invece, ad essere qualificati quali "titoli atipici" e ad
essere assoggettati al trattamento fiscale previsto dall'articolo 5 del D.L.
30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
i titoli che non presentino ne' i requisiti per essere considerati similari
alle azioni, in quanto la relativa remunerazione non e' costituita
totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente, di societa' dello stesso gruppo o di un affare, ne' i requisiti
per essere considerati similari alle obbligazioni perche', ad esempio, non
garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola,
assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della
societa' emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi.

Se fosse vero quanto mi scrivono e che copio di seguito c'e' da stare attenti , putroppo ci sono un sacco di stranezze nel testo :

*BOI plc Eur 600M 7.40% Perpetual* XS0125611482
> *
> Atipico 27%*
>
> - facoltà per l'emittente di convertire i titoli in Upper Tier 2
> Securities in caso di tax o regulatory event;
> - in caso di liquidazione dell'emittente (winding-up), le perpetual
> hanno lo stesso trattamento delle azioni privilegiate emesse
> dall'emittente;
> - la restituzione del capitale non è "incondizionata", ma necessita
> della preventiva autorizzazione della Banca Centrale irlandese.

Eurohypo Capital Funding Trust I* XS0169058012 *(12,50%)*
>
> Quanto all'obbligazione incondizionata di restituire il capitale, i
> titoli sembrano similari alle obbligazioni, in quanto alla redemption
> l'importo minimo è sempre il nominale. Quindi sotto questo profilo
> trova applicazione l'i.sos. del 12.5% (art. 2, comma 1-bis, dlgs
239/96).
>
> Tuttavia ho notato (pag. 28 "voting rights" ed "Enforcement rights";
> cfr. anche pag. 37 e 54) che i titolari delle securities _in limitati
> casi_ hanno diritto di voto su particolari materie, possono istruire
> il trustee su come esercitare i diritti di voto connessi alle company
> class b securities (in sostanza, hanno il diritto di nominare un
> amministratore indipendente in caso di inadempienze nei pagamenti). Da
> ciò mi sembra che non sia soddisfatta la condizione di cui all'art.
> 44, comma 2, lett. c) tuir secondo cui "/... e che non attribuiscono
> ai possessori *_alcun diritto_ di partecipazione diretta o indiretta
> alla gestione dell'impresa emittente *//o dell'affare in relazione al
> quale siano stati emessi, *_ne' di controllo sulla gestione
> stessa_.*/" Quindi, prudenzialmente, potrebbero essere riqualificati
> come atipici (anche se i diritti amministrativi sono limitatissimi e
> sono ristretti ai diritti derivanti dal prestito).
>
> Al riguardo, la circ. 26/E del 2004 ha chiarito che anche in caso di
> integrale restituzione del capitale tale circostanza fa scattare
> l'"atipicità ". "/Continuano, invece, ad essere qualificati quali
> â?otitoli atipiciâ? e ad essere assoggettati al trattamento fiscale
> previsto dallâ?Tarticolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512,
> convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, i titoli che non
> presentino né i requisiti per essere considerati similari alle azioni,
> in quanto la relativa remunerazione non è costituita totalmente dalla
> partecipazione ai risultati economici della società emittente, di
> società dello stesso gruppo o di un affare, né i requisiti per essere
> considerati similari alle obbligazioni perché, ad esempio, non
> garantiscono la restituzione del capitale ovvero, *pur
> garantendola*//, assicurano anche una partecipazione diretta o
> indiretta alla gestione della società emittente o dellâ?Taffare in
> relazione al quale sono stati emess/i."
>
> *Si deve concludere che fino a quando non si verifica lâ?Tevento che
> determina lâ?Tingresso nel cda di un rappresentante dei portatori di
> titoli di debito questi titoli sono equiparabili alle obbligazioni.
> Successivamente dovrebbero acquisire la caratteristica di titoli
atipici.*

Generali Finance BV *XS0283629946 *(12,50%)
>
> Titolo similare alle obbligazioni: imposta sostitutiva del 12.5%.*
> Tuttavia a pag. 20 vengono esposti i rischi derivanti da cambiamenti
> nell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sulla "atipicità " o
> meno di un titolo privo di scadenza (circ. 4/E del 2006).
>

Intesa BCI *XS0131944323 *(12,50%)*
> *
> *
> Quanto all'obbligazione incondizionata di restituire il capitale, i
> titoli sembrano similari alle obbligazioni, in quanto alla redemption
> l'importo minimo è sempre il nominale. Quindi sotto questo profilo
> trova applicazione l'imposta sostitutiva del 12.5% (art. 2, comma
> 1-bis, dlgs 239/96).
> Tuttavia a pag. 20 "voting rights" , similmente a quanto previsto nel
> prospetto Eurohypo, i titolari delle securities _in limitati
> casi_hanno diritto di nominare un amministratore indipendente in caso
> di Capital deficiency event o di inadempienze nei pagamenti). Da ciò
> mi sembra che non sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 44,
> comma 2, lett. c) tuir secondo cui "... e che non attribuiscono ai
> possessori *_alcun diritto_ di partecipazione diretta o indiretta alla
> gestione dell'impresa emittente *o dell'affare in relazione al quale
> siano stati emessi, *ne' di controllo sulla gestione stessa.*" Quindi,
> anche in questo caso, propenderei per ri-qualificarli come atipici.
>
> *Anche in questo caso, si deve concludere che fino a quando non si
> verifica lâ?Tevento che determina lâ?Tingresso nel cda di un
> rappresentante dei portatori di titoli di debito questi titoli sono
> equiparabili alle obbligazioni. Successivamente dovrebbero acquisire
> la caratteristica di titoli atipici.*

Barclays Perp XS0110537429 (gia' codificato a sistema)*
> * **Titolo similare alle obbligazioni: imposta sostitutiva del
> 12.5%*
 
Ripropongo la mia domanda fiducioso che qualche amico del forum saprà darmi qualche indicazione
Io ho queste tre perpetue
BAYER 5% carico 92 scesa sotto 70
DEUTSCHE POSTBANK 2.12.2004 carico 75 scesa sotto 50
DEUTSCHE BANK 28.1.2005carico 83 scesa sotto 50
Si sono verificate le condizioni per sospendere le cedole?Sino a quando?
Al momento dell'acquisto ero consapevole che i corsi sarebbero potuti scendere di molto ma puntavo sulle cedole..... sperem che queste cisiano ancora
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto