Imposte (capital gain, minus, plus) AFFRANCAMENTO obbligazioni, il 30 giugno, cosa fare

qualcuno mi conferma che, da DOMANI 26/06/2014, sugli eseguiti di titoli non wl, i ratei cedolari saranno tassati al 26%.

cioè era OGGI l'ultimo giorno in cui gli eseguiti d'acquisto dovranno essere NORMALIZZATI, in quanto i ratei cedolari erano ancora tassati al 20.

Se compri domani vai in valuta primo luglio => ergo il rateo che matura dal primo luglio=> 26%

:sad:
 
Se compri domani vai in valuta primo luglio => ergo il rateo che matura dal primo luglio=> 26%

:sad:

certo, ma fate attenzione.

credo che alcune banche possano sbagliare, cioè applicare, ai ratei cedolari, la ritenuta del 20% fino a lunedì 30 giugno, perchè ragionano per DATA OPERAZIONE e non per DATA VALUTA.

STA ROBA nasce da 1 conversazione pomeridiana con gli uomini IWBANK.

loro NORMALIZZANO i titoli IN POSSESSO al 30/06 e per loro il possesso è regolato dalla data operazione, come hanno fatto per il BOLLO TITOLI 2013..

io gli ho detto che DEVE valere la data VALUTA.....MA ........gli dissi la stessa cosa anche per il BOLLO TITOLI e invece han fatto come han voluto loro.

quindi....
 
certo, ma fate attenzione.

credo che alcune banche possano sbagliare, cioè applicare, ai ratei cedolari, la ritenuta del 20% fino a lunedì 30 giugno, perchè ragionano per DATA OPERAZIONE e non per DATA VALUTA.

STA ROBA nasce da 1 conversazione pomeridiana con gli uomini IWBANK.

loro NORMALIZZANO i titoli IN POSSESSO al 30/06 e per loro il possesso è regolato dalla data operazione, come hanno fatto per il BOLLO TITOLI 2013..

io gli ho detto che DEVE valere la data VALUTA.....MA ........gli dissi la stessa cosa anche per il BOLLO TITOLI e invece han fatto come han voluto loro.

quindi....

se ho capito bene, sulle transazioni di compravendita non cambia quasi niente, ma sui trasferimenti in ingresso e in uscita cambia tantissimo
 
certo, ma fate attenzione.

credo che alcune banche possano sbagliare, cioè applicare, ai ratei cedolari, la ritenuta del 20% fino a lunedì 30 giugno, perchè ragionano per DATA OPERAZIONE e non per DATA VALUTA.

STA ROBA nasce da 1 conversazione pomeridiana con gli uomini IWBANK.

loro NORMALIZZANO i titoli IN POSSESSO al 30/06 e per loro il possesso è regolato dalla data operazione, come hanno fatto per il BOLLO TITOLI 2013..

io gli ho detto che DEVE valere la data VALUTA.....MA ........gli dissi la stessa cosa anche per il BOLLO TITOLI e invece han fatto come han voluto loro.

quindi....

Per i ratei netti, vedo difficile sostenere la loro posizione... Per forza di cose devono ragionare per valuta o almeno non vedo ragioni per fare diversamente.

Poi chiaramente se avranno dei dubbi per evitare di incorrere in problemi, applicheranno sicuramente la soluzione migliore per il contribuente... Ah ah ah
 
Per i ratei netti, vedo difficile sostenere la loro posizione... Per forza di cose devono ragionare per valuta o almeno non vedo ragioni per fare diversamente.

Poi chiaramente se avranno dei dubbi per evitare di incorrere in problemi, applicheranno sicuramente la soluzione migliore per il contribuente... Ah ah ah

non si fanno tanti problemi a sostenere posizioni improbabili... lo fanno e basta

c'è da capire proprio cosa fanno sui ratei netti per le operazioni di oggi, domani, e lunedì
 
Confesso che sono rimasto un po' stupito a leggere quante imprecisioni circolino sul tema dell'affrancamento, non solo sui forum finanziari come il nostro ma anche (cosa ben più grave) nelle varie interpretazioni che vengono date sui siti specializzati e addirittura da alcuni intermediari finanziari.

Certo la procedura è complessa, non tutto è ancora chiaro al 100%, e in alcuni casi le procedure delle banche possono differire (penso soprattutto alla modalità ed alla tempistica con cui le banche chiederanno ai loro clienti di fornire la provvista necessaria a liquidare l'imposta), ma vorrei intanto sottolineare alcuni punti fermi su cui non dovrebbero esserci discussioni.

L'affrancamento sarà applicato a tutti i titoli presenti in deposito al 30/6 ed anche al momento dell'opzione, con l'esclusione di OICR (fondi, sicav ed etf) e di Titoli di Stato ed equiparati di paesi white list (BEI, BIRS, enti territoriali, etc.).

L'imposta del 20% si applicherà al capital gain maturato (plusvalenze - minusvalenze non realizzate) al 30/6, detratte le eventuali minus residue realizzate nei 4 anni precedenti.

L'opzione deve essere esercitata in relazione ad ogni singolo deposito. Chi possiede più depositi può decidere se affrancarli tutti o solo alcuni.

Apro una parentesi: per possedere più depositi non è affatto necessario aprire altri conti correnti, un singolo conto corrente di regolamento può essere collegato a diversi depositi. Se la banca per aprire un secondo deposito richiede di aprire un secondo conto corrente lo fa esclusivamente per una sua scelta commerciale.

Gli intermediari verseranno l’imposta entro il 16 novembre 2014 ricevendone provvista dal contribuente.
 
L'affrancamento sarà applicato a tutti i titoli presenti in deposito al 30/6 ed anche al momento dell'opzione, con l'esclusione di OICR (fondi, sicav ed etf) e di Titoli di Stato ed equiparati di paesi white list (BEI, BIRS, enti territoriali, etc.).

NO.

L'AFFRANCAMENTO è applicato all'INTERO DEPOSITO TITOLI.
 
NO.

L'AFFRANCAMENTO è applicato all'INTERO DEPOSITO TITOLI.

Ma l'hai letta la legge? :rolleyes:

http://www.promopa.it/images/normativa/dl_66_2014_legge_89_2014_cuneo_fiscale.pdf

Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66​
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014) , coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.».

(...)​
Art. 3.​
Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria

(...)​
15. A decorrere dal 1 luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c
-bis ) a c -quinquies ), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell’articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente:
a)​
opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c -ter ), del citato testo unico;
b)
provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.
16. Nel caso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, [regime dichiarativo] l’opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti
finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l’imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L’ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, [regime amministrato] l’opzione è resa mediante apposita comunicazione all’intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell’opzione; l’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.

17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c
-bis ) a c-quinquies ), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis ) a c-quinquies ), del citato testo unico, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell’imposta dovuta a seguito dell’esercizio delle suindicate opzioni.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per i titoli indicati nel comma 2, lettere
a) e b) . (Grassetto mio)

Il comma 2 della legge recita:
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c
-ter ), del medesimo testo unico, relativi a:

a)​
obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b)​
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati;

Le obbligazioni del punto a) sono:

http://www.tuttocamere.it/files/camcom/1973_601.pdf
Art. 31 - Interessi delle obbligazioni pubbliche [1]​
[1] Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul redditi delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni di servizi pubblici in regime di monopolio.
La lista di paesi (c. d. White list) cui si fa riferimento nel punto b):
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'art. 26, commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
 
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