Val
Torniamo alla LIRA
A prescindere dalla buffonata megagalattica del "perenne Stato di Emergenza"
che Emergenza non è. Queste dovrebbero essere le REGOLE.
R E G O L E
Lo stato di emergenza è una condizione giuridica che può essere attivata al verificarsi
nell’imminenza di eventi eccezionali come nel caso di terremoti o alluvioni.
Quando cioè si renda necessario agire con urgenza e con poteri straordinari
per proteggere i cittadini e riparare eventuali danni.
In base all’articolo 24 del decreto legislativo 1/2018 lo stato di emergenza
viene deliberato dal consiglio dei ministri su proposta del presidente d’intesa con le regioni interessate.
La delibera fissa inoltre le prime risorse finanziarie destinate agli interventi più urgenti,
la durata che non può essere superiore ai 12 mesi,
prorogabile una sola volta per altri 12 e la dimensione territoriale dell’emergenza.
In queste condizioni è possibile inoltre derogare alle norme di legge
(pur rispettando i principi generali dell’ordinamento)
attraverso il potere di ordinanza solitamente attribuito al capo della protezione civile.
Questi può dunque delineare l’elenco delle norme a cui è possibile derogare
e può a sua volta nominare altri soggetti attuatori che lo supportino nella gestione dell’emergenza.
Durante questa fase gli operatori possono agire con minori limitazioni riguardo ai vincoli di bilancio e trasparenza.
L’attuale situazione di stato di emergenza esteso a tutto il territorio nazionale a causa della pandemia da Covid-19
rappresenta un inedito nella storia del nostro paese.
In passato infatti lo strumento è stato utilizzato esclusivamente per porzioni limitate di territorio.
In base ai dati della protezione civile, dal 2013 ad oggi lo stato di emergenza è stato dichiarato 127 volte.
In 102 casi ciò è avvenuto a seguito di eventi meteorologici e in 8 dopo eventi sismici o di origine vulcanica.
7 sono state le emergenze internazionali mentre 6 quelle ambientali e sanitarie.
4 infine le emergenze gestite da soggetti diversi dalla protezione civile.
Secondo quanto previsto dalla legge 152/2005,
lo stato di emergenza può essere dichiarato anche in caso di calamità naturali o gravi eventi verificatisi all’estero.
Le emergenze non direttamente gestite dalla protezione civile
fanno riferimento ad eventi avvenuti prima del 2012 e successivamente prorogati.
Da notare che sono ancora in vigore gli stati di emergenza dichiarati per gli eventi sismici
che hanno coinvolto il centro Italia e l'Emilia Romagna.
Entrambi dichiarati prima della riforma del codice di protezione civile del 2018,
scadranno il 31 dicembre 2020 per una durata complessiva rispettivamente di 4 e 8 anni.
L'attuale disciplina dello stato di emergenza presenta alcune criticità.
In primo luogo questa fattispecie non è prevista dalla costituzione
ed è quindi regolata esclusivamente da norme di rango inferiore.
La carta infatti conferisce ai governi la possibilità di intervenire in caso di necessità attraverso strumenti di emergenza come i decreti legge.
Strumenti che sono comunque sottoposti al controllo democratico del presidente della repubblica e del parlamento.
Al contrario, il potere di ordinanza previsto dal codice di protezione civile,
permette di derogare alla legge attraverso semplici atti amministrativi, sottratti quindi a questo doppio controllo.
Questo conferisce ai governi un certo margine di discrezionalità.
Pare legittimo chiedersi se la logica emergenziale non rappresenti, in alcune occasioni,
un escamotage per aggirare norme e controlli che, in condizioni "normali", interverrebbero a tutela del bene pubblico.
Il codice adottato nel 2018 ha parzialmente provveduto a sanare questa situazione ma sarebbe opportuno, come auspicato da alcuni studiosi,
circoscrivere in maniera più dettagliata le circostanze in cui è possibile dichiarare lo stato di emergenza.
Questo anche alla luce delle ingenti risorse mobilitate in questa fase e non soggette ai normali controlli.
che Emergenza non è. Queste dovrebbero essere le REGOLE.
R E G O L E
Lo stato di emergenza è una condizione giuridica che può essere attivata al verificarsi
nell’imminenza di eventi eccezionali come nel caso di terremoti o alluvioni.
Quando cioè si renda necessario agire con urgenza e con poteri straordinari
per proteggere i cittadini e riparare eventuali danni.
In base all’articolo 24 del decreto legislativo 1/2018 lo stato di emergenza
viene deliberato dal consiglio dei ministri su proposta del presidente d’intesa con le regioni interessate.
La delibera fissa inoltre le prime risorse finanziarie destinate agli interventi più urgenti,
la durata che non può essere superiore ai 12 mesi,
prorogabile una sola volta per altri 12 e la dimensione territoriale dell’emergenza.
In queste condizioni è possibile inoltre derogare alle norme di legge
(pur rispettando i principi generali dell’ordinamento)
attraverso il potere di ordinanza solitamente attribuito al capo della protezione civile.
Questi può dunque delineare l’elenco delle norme a cui è possibile derogare
e può a sua volta nominare altri soggetti attuatori che lo supportino nella gestione dell’emergenza.
Durante questa fase gli operatori possono agire con minori limitazioni riguardo ai vincoli di bilancio e trasparenza.
L’attuale situazione di stato di emergenza esteso a tutto il territorio nazionale a causa della pandemia da Covid-19
rappresenta un inedito nella storia del nostro paese.
In passato infatti lo strumento è stato utilizzato esclusivamente per porzioni limitate di territorio.
In base ai dati della protezione civile, dal 2013 ad oggi lo stato di emergenza è stato dichiarato 127 volte.
In 102 casi ciò è avvenuto a seguito di eventi meteorologici e in 8 dopo eventi sismici o di origine vulcanica.
7 sono state le emergenze internazionali mentre 6 quelle ambientali e sanitarie.
4 infine le emergenze gestite da soggetti diversi dalla protezione civile.
Secondo quanto previsto dalla legge 152/2005,
lo stato di emergenza può essere dichiarato anche in caso di calamità naturali o gravi eventi verificatisi all’estero.
Le emergenze non direttamente gestite dalla protezione civile
fanno riferimento ad eventi avvenuti prima del 2012 e successivamente prorogati.
Da notare che sono ancora in vigore gli stati di emergenza dichiarati per gli eventi sismici
che hanno coinvolto il centro Italia e l'Emilia Romagna.
Entrambi dichiarati prima della riforma del codice di protezione civile del 2018,
scadranno il 31 dicembre 2020 per una durata complessiva rispettivamente di 4 e 8 anni.
L'attuale disciplina dello stato di emergenza presenta alcune criticità.
In primo luogo questa fattispecie non è prevista dalla costituzione
ed è quindi regolata esclusivamente da norme di rango inferiore.
La carta infatti conferisce ai governi la possibilità di intervenire in caso di necessità attraverso strumenti di emergenza come i decreti legge.
Strumenti che sono comunque sottoposti al controllo democratico del presidente della repubblica e del parlamento.
Al contrario, il potere di ordinanza previsto dal codice di protezione civile,
permette di derogare alla legge attraverso semplici atti amministrativi, sottratti quindi a questo doppio controllo.
Questo conferisce ai governi un certo margine di discrezionalità.
Pare legittimo chiedersi se la logica emergenziale non rappresenti, in alcune occasioni,
un escamotage per aggirare norme e controlli che, in condizioni "normali", interverrebbero a tutela del bene pubblico.
Il codice adottato nel 2018 ha parzialmente provveduto a sanare questa situazione ma sarebbe opportuno, come auspicato da alcuni studiosi,
circoscrivere in maniera più dettagliata le circostanze in cui è possibile dichiarare lo stato di emergenza.
Questo anche alla luce delle ingenti risorse mobilitate in questa fase e non soggette ai normali controlli.