VOLEVO DIRE A TIZIANO FERRO CHE SPESSO NON ME LO SO SPIEGARE NEMMENO IO

Certificazione Unica​

Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate,
entro il 18 marzo (il 16 marzo 2024 è sabato, quindi il temine slitta al 18 marzo), le certificazioni relative a:
  • redditi di lavoro dipendente;

  • redditi di lavoro autonomo;

  • e redditi diversi
da rilasciare al percipiente entro il 18 marzo 2024.
 

Dichiarazione dei redditi precompilata​

Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente
la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente per:
  • le persone fisiche titolari sia di redditi di lavoro dipendente e pensione, che differenti,

  • nonché

  • i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.
 

Dichiarazione annuale IVA​

La dichiarazione IVA 2024, riguardante l’anno 2023, dovrà essere presentata
nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 (art. 8 del D.P.R. n. 322/1998).

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine risulterà valida,
salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considererà omessa,
ma costituirà titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
 

Versamento unica soluzione o rata saldo IVA​

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno.


Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo,
lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza
e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione, pari allo 0,33% mensile.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
(fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 542/1999).

Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA,
versando l’imposta entro il 30 giugno, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi
(anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:
  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare,
  • maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;

  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese
  • o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento,
  • maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo
  • e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA
al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno
(al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione 20 giugno 2017, n. 73/E).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno,
possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione
(art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223).
 

ISA: disponibilità dei programmi informatici​

Per l’anno 2024, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati
saranno resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Dal 2025, tali sistemi informatici verranno, invece, resi disponibili entro il 15 del mese di marzo
del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
 

Dichiarazione/versamento IMU​

Il termine per effettuare il pagamento della prima rata, ovvero dell’acconto IMU, è il 17 giugno 2024
(Il 16 giugno 2024 cade di domenica).

Il termine per effettuare il pagamento della seconda rata, ovvero del saldo IMU, è il 16 dicembre 2024.

La dichiarazione IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio
o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Nell’anno 2024, quest’ultima deve essere presentata entro il 1° luglio 2024 (il 30/06/2024 cade di domenica).
 

Invio al Sistema Tessera Sanitaria​

I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria
per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata,
a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale,
entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 

Presentazione dichiarazione dei redditi e IRAP​

È stato anticipato, dal 30 novembre al 30 settembre,
il termine per presentare le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

Per i soggetti IRES, l’anticipo è dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese all'ultimo giorno del nono mese successivo
a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Inoltre, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,
per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP
relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024,
continuano ad applicarsi, per il predetto periodo d'imposta, i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.

Alcune modificazioni sono apportate, con effetto dal 1° aprile 2025, al D.P.R. n. 322/1998:
  • le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
  • per il tramite di un ufficio delle Poste Italiane S.p.a., tra il 1° aprile e il 30 giugno (attualmente tra il 1° maggio e il 30 giugno)
  • ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre (attualmente entro il 30 novembre)
  • dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

  • le società e le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR
  • società semplici o in nome collettivo o in accomandita semplice o di fatto o le imprese familiari)
  • presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica
  • tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

  • i soggetti IRES presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica
  • a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare,
  • ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
  • (attualmente, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta);

  • i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo,
  • gli intermediari e gli altri soggetti presentano in via telematica la dichiarazione relativa all'anno solare precedente,
  • non più entro il 31 ottobre di ciascun anno, bensì tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.
 

Versamento minimo IVA e ritenute d’acconto​

È stato innalzato da 25,82 euro a 100 euro
il limite previsto per effettuare il versamento dell’IVA mensile/trimestrale e delle ritenute d’acconto
insieme a quello relativo al mese successivo.

Il citato limite permette al contribuente di rinviare il pagamento del IVA e ritenuta d’acconto
al mese successivo o comunque obbligatoriamente al 16 dicembre dell’anno di competenza.

La novella normativa si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024 e alla liquidazione IVA di gennaio 2024

Inoltre, per quanto concerne le ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore
(art. 25-ter, comma 2-bis, del D.P.R. n. 600/1973), sono state previste le seguenti modifiche:
  • si anticipano dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dicembre
  • i termini per il versamento da parte del condominio della ritenuta del 4%
  • a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente,
  • con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi,
  • anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa;

  • il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo
  • (attualmente, le ritenute operate nel mese di dicembre possono essere versate entro il 30 giugno dell'anno successivo).
 

Acconto IVA​

Per l’anno 2024, l’acconto IVA dovrà essere corrisposto entro il 27 dicembre 2024,
optando per il metodo storico, previsionale oppure analitico.

Sono esonerati dal versamento i contribuenti che:
  • non hanno effettuato operazioni IVA;

  • hanno cessato l’attività entro il 30 novembre;

  • hanno un credito d’imposta.
 

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