Val
Torniamo alla LIRA
Versamento minimo IVA e ritenute d’acconto
È stato innalzato da 25,82 euro a 100 euroil limite previsto per effettuare il versamento dell’IVA mensile/trimestrale e delle ritenute d’acconto
insieme a quello relativo al mese successivo.
Il citato limite permette al contribuente di rinviare il pagamento del IVA e ritenuta d’acconto
al mese successivo o comunque obbligatoriamente al 16 dicembre dell’anno di competenza.
| La novella normativa si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024 e alla liquidazione IVA di gennaio 2024 |
Inoltre, per quanto concerne le ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore
(art. 25-ter, comma 2-bis, del D.P.R. n. 600/1973), sono state previste le seguenti modifiche:
- si anticipano dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dicembre
- i termini per il versamento da parte del condominio della ritenuta del 4%
- a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente,
- con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi,
- anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa;
- il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo
- (attualmente, le ritenute operate nel mese di dicembre possono essere versate entro il 30 giugno dell'anno successivo).
