Versamento unica soluzione o rata saldo IVA
L’
IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere
versata entro il
16 marzo di ciascun anno.
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo,
lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. |
I contribuenti possono versare in
unica soluzione ovvero rateizzare, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.
Le
rate successive alla prima devono essere versate entro il
giorno 16 di ciascun mese di scadenza
e in ogni caso l’
ultima rata non può essere versata oltre il
16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’
interesse fisso di rateizzazione, pari allo
0,33% mensile.
Il
versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
(fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 542/1999).
Anche i
soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA,
versando l’imposta entro il
30 giugno, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi
(anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. |
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare,
- maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese
- o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento,
- maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo
- e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’
ulteriore differimento del versamento del
saldo IVA
al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (
30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno
(al netto delle compensazioni) gli
ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione 20 giugno 2017, n. 73/E).
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno,
possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione
(art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223). |