A proposito di successione ereditaria, ricordo che :
«Art. 7 (Determinazione dell'imposta).-
1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta
con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
a)
a favore del coniuge e dei parenti in linea retta
sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro:
4 per cento;
b)
a favore dei fratelli e delle sorelle
sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:
6 per cento;
c)
a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta,
nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado:
6 per cento;
d)
a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità
riconosciuta ai sensi dell'
articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano,
quando ne ricorrono i presupposti,
le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
4.
Fino a quando l'eredità non è stata accettata,
o non è stata accettata da tutti i chiamati,
l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.»;