A proposito di successione ereditaria, ricordo che :
«Art. 7 (Determinazione dell'imposta).- 
1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta 
con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: 
a)
 a favore del coniuge e dei parenti in linea retta 
sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 
4 per cento; 
b)
 a favore dei fratelli e delle sorelle 
sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:
 6 per cento; 
c) 
a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, 
nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado:
 6 per cento; 
d) 
a favore di altri soggetti: 8 per cento. 
2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità 
riconosciuta ai sensi dell'
articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro. 
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, 
quando ne ricorrono i presupposti, 
le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26. 
4. 
Fino a quando l'eredità non è stata accettata, 
o non è stata accettata da tutti i chiamati, 
l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.»;