LA MENTE E' UN OTTIMO SERVITORE... E UN PESSIMO PADRONE!

Proprio quello che vado ripetendo da 2 anni.....ahahahahah è bello aver ragione.


In una recente puntata di “Che tempo che fa”, Roberto Burioni ha recisamente negato,

senza fornire alcun dettaglio, che il test degli anticorpi possa eventualmente evitare la terza dose del vaccino per il Covid-19.



Lo stesso concetto, espresso in modo altrettanto dogmatico, lo ha ribadito Walter Ricciardi,
consigliere prediletto del ministro della Salute, l’evanescente Roberto Speranza.


Comunque lo stesso Burioni, nel corso del citato intervento,

ha sottolineato che i "vaccini" servono unicamente a stimolare il nostro sistema immunitario,

mettendolo così in condizione di affrontare il virus.




Ma se si scopre che il medesimo sistema immunitario è già allertato,

vuoi per merito della seconda dose o vuoi per aver inconsapevolmente già incontrato e sopraffatto il Sars-Cov-2,

secondo questi immensi luminari ciò non rileva nulla.
 
Con il decreto legislativo dell’8 novembre 2021
il Governo ha dato attuazione alla Direttiva dell’Ue 2016/343
sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza.

Le disposizioni, a una prima lettura, sembrano in effetti corroborare, sul piano soprattutto sanzionatorio,
le disposizioni già esistenti in tema di comunicazione concernenti le indagini preliminari.

Così come, a una prima valutazione, non può che convenirsi sull’esigenza di richiamare,
soprattutto investigatori e pubblici ministeri, a uno stile improntato a discrezione e riservatezza,
anche mediante più persuasivi ed efficaci strumenti di tutela dell’indagato
leso nel diritto a non essere presentato come colpevole, prima che una sentenza lo abbia giudicato tale.

E, tuttavia, val la pena scendere più in profondità,
soprattutto per valutare l’impatto delle nuove disposizioni sul diritto vivente e sui comportamenti di tutti i protagonisti.


Partiamo dalle novità.

Indubbiamente lo è l’aver costruito il diritto alla presunzione di innocenza come diritto della personalità,
suscettibile non solo di una riparazione risarcitoria, ma altresì di una complessa tutela cautelare,
non soltanto esperibile con lo strumento del provvedimento di urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di Procedura civile,
ma anche con un peculiare diritto alla rettifica.

La particolarità sta nel fatto che la pretesa viene esercitata nei confronti di ogni autorità pubblica responsabile della comunicazione lesiva:
non solo, quindi, verso gli investigatori, ma nei confronti di ogni altro soggetto pubblico che abbia pronunziato la dichiarazione.


Tuttavia, se per quanto attiene agli attori del procedimento penale,
il decreto interviene su un quadro che può dirsi – sulla carta, almeno – ben definito, altrettanto non può dirsi per gli altri soggetti.

E infatti, le disposizioni in questione vanno a ulteriormente conformare i poteri del Procuratore della Repubblica,
titolare esclusivo dei rapporti con gli organi di informazione, ponendo delle condizioni di merito e di metodo ai fini di un corretto esercizio degli stessi.

In primo luogo, prevedendo che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali
è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono rilevanti ragioni di interesse pubblico
;

e, quanto alle modalità, stabilendo che tale diffusione avvenga esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure,
nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa
.

Non altrettanto può dirsi per le altre pubbliche autorità, come parlamentari o componenti dell’Esecutivo,
per i quali è veramente impossibile ipotizzare codici e sanzioni:
non vi è infatti, a legislazione vigente, alcun obbligo per i soggetti diversi da investigatori e pubblici ministeri
di diffondere le informazioni mediante comunicati o conferenze stampa,
sicché pare una disposizione destinata a rimanere non attuata perché, in buona sostanza, non attuabile.


Altro aspetto da considerare riguarda proprio l’irrigidimento delle condizioni in presenza delle quali
è consentita la diffusione delle informazioni.

Non che non sia condivisibile, come già sottolineato in esordio, un richiamo ad inquirenti e magistrati a un più rigoroso self restraint,
soprattutto con riferimento a un uso spesso disinvolto delle conferenze stampa
e alla partecipazione a programmi televisivi dediti alla spettacolarizzazione di vicende giudiziarie.

La questione è un’altra: siamo davvero sicuri che stringere fortemente le maglie della comunicazione
non induca ad abbandonare lo strumento dei comunicati stampa, anche in considerazione dei rischi cui tale strumento espone l’autore,
facendo apparire più conveniente la comunicazione occulta, e quindi passando sottobanco al giornalista di riferimento
quel che non può entrare nella nota stampa?

Non si tratta di essere indulgenti verso un sistema che ha fatto, da più parti, invocare alla separazione delle carriere:
ma a quella fra alcuni pubblici ministeri e alcuni giornalisti.

Si intende, piuttosto, sollevare qualche dubbio su un complesso di disposizioni che sembrano condurre a effetti opposti
rispetto alle finalità di tutela dei diritti dell’indagato che si propongono privilegiando,
più che la trasparenza dei canali di comunicazione, magari limitandoli ai comunicati-stampa, la strada della loro restrizione.


Vi è un altro profilo che merita di essere sottolineato, che non attiene alla condotta di investigatori e pubblici ministeri, bensì a quella del giudice.

Viene stabilito che, nei provvedimenti diversi dalla sentenza – si pensi alle ordinanze cautelari o ai provvedimenti di riesame –
i riferimenti alla colpevolezza devono limitarsi alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti,
i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento.


In caso di inosservanza, l’interessato potrà richiedere la correzione del provvedimento.

Orbene, è senz’altro da condividere il richiamo a uno stile di redazione dei provvedimenti che si mostri più attento al principio di continenza
e che non indulga a giudizi ed apprezzamenti relativi alla persona dell’indagato, talora pretenziosamente moralistici, del tutto esotici rispetto alla funzione dell’atto.


Ancora una volta, però, si tratta di valutare realisticamente l’adeguatezza dell’assetto normativo introdotto rispetto alle finalità di tutela perseguite.

Si prevede, infatti, che l’interessato rivolga questa peculiare istanza di rettifica al giudice per le indagini preliminari
e non al giudice che ha emesso il provvedimento; il che significa che dovrà essere individuato in ogni ufficio giudiziario
un giudice che sarà chiamato a valutare le istanze di correzione relative a provvedimenti adottati da altri giudici per le indagini preliminari o dal tribunale del riesame.

Pertanto, il giudice della correzione si troverà, verosimilmente, dinanzi a un bivio:

o accoglierà l’istanza e, di fatto, assumerà anche le vesti di giudice disciplinare del magistrato che ha emesso il provvedimento,
dal momento che una tale evenienza astrattamente potrà integrare una specifica ipotesi di illecito disciplinare già prevista,

oppure, molto più realisticamente, si limiterà a una valutazione necessariamente superficiale,
anche perché compiuta da chi non conosce il fascicolo, talora assai ponderoso, dell’indagine preliminare.


In conclusione deve rilevarsi come, al di là delle intenzioni del legislatore e delle altisonanti declamazioni di principio contenute nella Direttiva Ue,

sia del tutto illusorio ritenere di poter risolvere una questione dai connotati essenzialmente etici e deontologici

mediante un articolato sistema di diffide e istanze correttive, che finiscono solo con l’appesantire, con un ulteriore sub procedimento, un rito già assai farraginoso.



Si tratta, in definitiva, di una questione culturale, che solo una mentalità tardo illuministica può pensare di risolvere con un pugno di norme, per decreto.
 
Ahahahahahahah succede anche questo.


WSJ: la Cina ha acquistato azienda italiana di droni senza che nessuno se ne accorgesse..





Ogni tanto la tecnologia italiana finisce sul Wall Street Journal, anche se ne faremmo a meno.

Una società di Hong Kong, controllata da un’impresa statale cinese,

ha acquistato la società italiana Alp Aircraft Company,

che fornisce droni militari alla nato NATO tre anni fa.



Si tratta di tecnologia riservata e sensibile che potrebbe essere stata trasferita in Cina
a vantaggio dell’Esercito Popolare Cinese ed il governo italiano ha affermato di non esserne stato a conoscenza.


Questo incidente mette in evidenza quanto deboli e superficiali siano i controlli in Europa sugli investimenti cinesi.

Anche se molte revisioni legislative sono state fatte recentemente,
i danni economici per la pandemia hanno rimesso tutto il discussione, esponendo la nostra tecnologia a pericolose scalate


“The Wall Street Journal” ha riportato il 15 novembre che la Marius (Hong Kong) Information Technology Company,
controllata da un’impresa statale cinese, ha acquisito la società italiana di produzione di droni militari Alpi Aviation
a 4 milioni di euro per il 75% delle azioni, e quindi ha investito 1,5 milioni di euro per portare la tecnologia nelle sedi cinesi.

Il governo italiano e le autorità europee non ne erano coscienti.

La scoperta della transazione è stata puramente casuale e legata ad altre indagini.



La polizia ha ritenuto che l’offerta dell’acquirente fosse troppo alta
e le indagini hanno scoperto che si trattava di un’impresa statale cinese e di un ente governativo,
che incrociavano le proprie partecipazioni per rendere l’operazione poco trasparente.


Alla fine alle spalle vi era un ente amministrativo dello Jiangsu e il Consiglio di stato cinese. Un intervento di altissimo livello.


I pubblici ministeri italiani hanno accusato sei persone di traffico illegale di know how,
anche perché la società è fornitrice della NATO e dell’Aeronautica Militare con il mini drone portatile Strix, armato,
usato perfino in Afganistan.
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Che pena bidet...che pena.


Inutile nascondere che Joe Biden è disperato per gli elevati prezzi dell’energia che, negli USa,
sono legati soprattutto alla crescita nei prezzi del petrolio e quindi dei carburanti,

Purtroppo le riserve USA sono già molto basse e non è possibile al Presidente ordinare il rilascio di ulteriori quantità.

Ecco un grafico esplicativo della situazione riserve

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Per questo motivo, e per una crisi enegetica di cui lui, con i governatori democratici, è il principale colpevole,
Biden si è risolto a prendere due decisioni effettivamente estreme:
  • secondo SCMP si è dovuto abbassare a chiedere alla Cina
  • di rilasciare parte delle proprie riserve strategiche per aiutare a contenere il prezzo mondiale dell’oro nero,
  • rendendosi in questo modo debole di fronte ad una potenza non amichevole e desiderosa di prendere il suo posto come leader mondiale;

  • Ha inviato una lettera al presidente della FTC (Federal Trade Commission), Lina Khan,
  • chiedendole di tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti perchê, a suo dire, c’è il pericolo che
  • Gli americani stiano pagando di più per i prezzi del carburante a causa dei comportamenti anti competitivi e potenzialmente illegali delle aziende petrolifere“.

  • BIDEN ASKS FTC TO USE ALL TOOLS TO EXAMINE GASOLINE PRICING WRONGDOING…..LOL, $3.42/gal average. Oil price $1.95/gal plus $0.57/gal gasoline taxes that’s almost 75% of your total cost right there Joey

    — GreekFire23 (@GreekFire23) November 17, 2021
Quest’ultima parte è, con tutta evidenza, una minaccia bella e buona alle società petrolifere,
anche perché Biden non ha nessuna prova di questi comportamenti collusivi,
ma , nonostante questo, chiede a un ente federale di utilizzare specificamente tutti gli strumenti a propria disposizione per indagare.


Vi roviniamo la sorpresa rivelandovi il finale dell’indagine: non verrà trovato alcun illecito.


Del resto , riguardo gli enormi profitti delle società petrolifere,

dov’era la Casa Bianca l’anno scorso quando tutte le compagnie energetiche erano sull’orlo del fallimento

per il prezzo del petrolio WTI andato in negativo, costringendole a fare decine di miliardi di debiti per sopravvivere,

mentre la benzina era la più economica degli ultimi anni?



Magari Biden aveva Judo, e con lui tutti i democratici.


Del resto il prezzo della benzina sta seguendo pedissequamente quello del petrolio:

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Biden è disperato perché, con i prezzi dell’energia alle stelle,

si riduce al lumicino la speranza di vincere, o almeno limitare i danni, nelle elezioni di Midterm.



In questa situazione le camere cambieranno colore il prossimo anno, salvo colpi di scena.
 
Non c'è la fine in fondo al pozzo.
Ditemi Voi che differenza esiste fra un farmacista non vaccinato, che sta a più di un metro di distanza,
con un separatore plexiglass e con una mascherina, rispetto alla persona che incontriamo per strada.


A Milzano non ci si è persi d’animo e, in men che non si dica,
il Comune ha approntato un servizio per il recapito dei farmaci a domicilio a chi ne avesse bisogno.

La chiusura della farmacia,
disposta dall’Ats dopo la scoperta che le farmaciste non si erano sottoposte a vaccinazione anti Covid,

è stata vissuta nel piccolo comune della Bassa come un fulmine a ciel sereno.


Il caso scoppia venerdì.

Sulla porta della farmacia di via Fratelli Bandiera compare un cartello che non lascia spazio a dubbi.

«Farmacia chiusa forzatamente dall’Ats di Brescia per la nostra volontaria non adesione alla campagna vaccinale».

Saracinesca abbassata e ultime medicine erogate solo a chi le aveva in giacenza da ritirare.

«È una situazione che ci ha lasciati allibiti perché pensavamo che le farmaciste fossero vaccinate,
visto l’obbligo previsto per il personale delle professioni sanitarie, ormai in vigore da qualche mese», evidenzia il sindaco.

Intanto sono in corso gli accertamenti da parte dell’Ats impegnata a chiarire la situazione
– che, in realtà appare già abbastanza chiara nel messaggio affisso fuori dalla farmacia.

Ma anche l’Ordine dei farmacisti ha aperto un iter di approfondimento per valutare eventuali procedimenti disciplinari.

«Dovremo aspettare che la titolare della farmacia porti le sue ragioni, capire se ci siano motivi di salute
(anche se il cartello parla di “scelta volontaria”, ndr) – spiega il presidente, Francesco Rastrelli –
e poi faremo le nostre valutazioni, senza dimenticare che i principi e i valori fondamentali delle professioni sanitarie
contemplano l’esercizio in autonomia, libertà e indipendenza
, ma nel rispetto delle regole.
 
RicordateVi sempre di queste precisazioni :


Il nuovo coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19

può essere trasmesso da persona a persona

se si ha un contatto stretto con un soggetto infetto.



Secondo la definizione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) con contatto stretto si intende:


  • le situazioni in cui ci si trova “faccia a faccia”
  • o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto
  • o confermato di COVID-19;

  • operatori sanitari
  • o caregivers che assistono casi sospetti
  • o confermati di pazienti con COVID-19
  • o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2;

  • aver viaggiato in aereo nella stessa fila o due file prima o dopo un caso sospetto o confermato.


La modalità di trasmissione principale è rappresentata dalle goccioline del respiro

che possono passare da una persona all’altra attraverso uno starnuto,

un colpo di tosse e contatti diretti personali,

ma anche attraverso le mani che se non lavate possono essere contaminate

e trasmettere il virus ad altri tramite il semplice contatto


(si pensi a una comune stretta di mano:
se il soggetto infetto ha le mani contaminate può trasferire il virus sulle mani dell’altro
che può a sua volta infettarsi portando una mano alla bocca, agli occhi o al naso).


Queste goccioline sono troppo pesanti per rimanere sospese nell’aria e dunque cadono rapidamente, adagiandosi sul pavimento e sulle superfici


È fondamentale dunque – e questo vale in generale quando si è raffreddati o si ha l’influenza –

starnutire e tossire in un fazzoletto o coprendo bocca e naso con l’incavo del gomito.


È altresì importante buttare via i fazzoletti di carta utilizzati immediatamente dopo l’uso

e lavare le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 20 secondi

(o con disinfettante per mani a base di alcol al 60%)

e in ogni caso sempre dopo aver starnutito, tossito o soffiato il naso.


Il periodo di incubazione che intercorre tra il contagio e la manifestazione dei sintomi

si stima duri dai 2 agli 11 giorni, fino a un massimo di 14 giorni.



Alla luce dei dati disponibili questa modalità di contagio è ritenuta altamente improbabile.


In ogni caso, è consigliabile lavare le mani in maniera accurata
dopo aver toccato superfici e oggetti sporchi ed evitare di portare le mani al viso, agli occhi o alla bocca.


Non ci sono evidenze scientifiche che confermino che gli animali da compagnia possano contrarre e trasmettere il coronavirus.

In ogni caso, è sempre consigliabile lavarsi le mani dopo aver toccato gli animali.
 
Pertanto, se il farmacista che fatto il "vaccino" risulta essere positivo,

starnutisce sulla sua mano, poi prende in mano la confezione di medicinale,

poi la passa a Voi. Voi prendete la confezione, il virus si trasmette sulla Vs. mano,

Voi Vi soffiate il naso et voilà, avrete preso il virus esattamente come

lo avreste preso se il farmacista non avesse fatto il vaccino.


SVEGLIA.

Non è il "vaccino" che Vi salva.
 
Ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile,

i pianerottoli sono «parti comuni» dell’edificio condominiale (salvo prova contraria):

ogni condomino, dunque, ne è proprietario secondo i propri millesimi e nessuno lo può spossessare di tale diritto.


Il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni dell’edificio
trova il suo fondamento nel fatto che queste siano destinate,
in maniera stabile e permanente, all’uso o al godimento comune.


Conseguentemente, ciascun condomino se ne può servire per i propri scopi

purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di fare altrettanto.


Il fatto che un condomino ne faccia un uso più intenso degli altri
(come appunto succede nei confronti del pianerottolo per chi abita all'ultimo piano)
non elimina la comproprietà degli altri condomini.
 

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